Il 23 giugno 2025 è stato firmato il rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) per il settore della Alimentazione – Panificazione, valido per le imprese aventi sede in Lombardia. L’accordo, efficace fino al 30 giugno 2029, introduce numerose novità finalizzate a rispondere alle nuove esigenze organizzative delle aziende e a garantire maggiori tutele ai lavoratori.
Orario ordinario di lavoro
L’orario ordinario di lavoro resta fissato in 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni. A livello aziendale la durata massima dell’orario ordinario di lavoro può essere computata anche come media in un periodo di 6 mesi.
Flessibilità
Per fronteggiare picchi di lavoro temporanei, le imprese potranno attivare un regime di flessibilità con superamento dell’orario ordinario fino al limite di 48 ore settimanali per un periodo massimo di sei mesi. Bisogna informare preventivamente i lavoratori interessati e la rappresentanza sindacale. A fronte del superamento dell’orario contrattuale l’azienda corrisponderà al lavoratore, di norma entro un periodo di 6 mesi, ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di riposi compensativi. Le ore lavorate in eccedenza rispetto all’orario contrattuale saranno recuperate in periodi di minore attività, con una gestione tramite conto ore individuale. Al termine del periodo stabilito, le eventuali ore non recuperate saranno retribuite con una maggiorazione del 15%, da corrispondere entro il mese successivo.
Inoltre, viene stabilita la possibilità di svolgere lavoro domenicale fino a 15 domeniche in un periodo massimo di 6 mesi, rendendo più agevole la gestione dei picchi di produzione o delle esigenze straordinarie. La maggiorazione prevista in questo caso è del 25% o del 35% per il personale impiegato nella produzione, confezionamento, distribuzione e vendita di pane. L’inderogabile riposo compensativo sarà fruito nella settimana successiva a quella della prestazione domenicale.
Malattia: copertura per i primi tre eventi
Per i primi tre eventi di malattia nell’anno solare, i lavoratori continueranno a beneficiare della copertura totale del periodo di carenza (100% nei primi tre giorni).
Dal quarto evento in poi, invece, tale copertura non è più prevista. Una misura pensata per responsabilizzare il lavoratore e contenere i costi aziendali.
Smart working: introdotto l’accordo individuale e un quadro regionale
Il contratto regionale riconosce ufficialmente lo smart working, che potrà essere attivato solo con accordo individuale tra datore e lavoratore.
Inoltre, è prevista l’elaborazione di un accordo quadro regionale, che definirà le linee guida operative per un utilizzo responsabile e bilanciato del lavoro da remoto.
Assemblea
Le Parti convengono che verrà data particolare attenzione alla promozione del sistema bilaterale Lombardo dedicandovi 2 delle 10 ore annue di assemblea previste.
Incremento economico regionale ed Elemento Regionale Lombardia
A partire dal 1° novembre 2025, l’Incremento economico regionale non sarà più erogato. Sarà invece introdotto un nuovo istituto retributivo, denominato Elemento Regionale Lombardia (E.R.L.), che verrà riconosciuto a operai, impiegati e quadri in misura mensile, secondo le tabelle concordate:
Alimentazione artigiani
Alimentazione panificatori
Gli importi erogati a titolo di E.R.L. rappresentano retribuzione su base mensile che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale, TFR compreso.
Welfare aziendale
Dal 1° gennaio 2025 le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore pari a 28€ per ciascun mese in cui il lavoratore è in forza nell’anno presso l’impresa (computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni), da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Per i lavoratori a tempo parziale, il cui orario di lavoro è pari o inferiore al 50% del normale orario di lavoro nel mese di maturazione, il valore spettante è di 14,00€.
In caso di rapporto di lavoro intermittente, l’erogazione sarà pari a:
- 28€ ai lavoratori che hanno lavorato almeno il 50% delle ore lavorabili nel mese;
- 14€ ai lavoratori che hanno lavorato almeno il 25% delle ore lavorabili nel mese.
Il Welfare non è dovuto ai lavoratori che non hanno raggiunto il 25% delle ore lavorabili nel mese.
Hanno diritto al welfare i lavoratori che hanno superato il periodo di prova con:
- contratto a tempo determinato;
- contratto a tempo indeterminato.
L’erogazione avverrà in due tranche annuali, rispettivamente nei mesi di maggio (per i valori maturati da novembre ad aprile) e novembre (per i valori maturati da maggio a ottobre).
Limitatamente al 2025 l’erogazione avverrà diversamente:
– ad agosto per i valori maturati da gennaio a maggio 2025;
– a novembre per i valori maturati da giugno a ottobre 2025.
Contributo alle OO.SS.
Le imprese effettueranno una ritenuta ai lavoratori di 50€ una tantum da effettuarsi sulla retribuzione del mese di settembre 2025, a carico di tutti i lavoratori non iscritti alle OO.SS stesse. Ai dipendenti sarà distribuito un modulo per il diniego della trattenuta con la formula del silenzio/assenso. Le OO.SS. provvederanno a comunicare l’IBAN sul quale versare le quote raccolte.
Contributo agli Enti bilaterali
Il contributo a WILA è stato aumentato da 5€ a 7€ l’importo mensile a partire dal mese di luglio 2025. L’elemento aggiuntivo della retribuzione di secondo livello pari a 12€ per 13 mensilità a partire da luglio 2025 è aumentata a 20€ lordi per 13 mensilità.
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