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Rinnovo Ccnl Servizi di Pulizia – Aziende Artigiane

Con recente accordo, le Parti sociali hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, prevedendo le seguenti novità:

Nuovi Minimi tabellari

 

Livello

Importo

Importo

Importo

Importo

 

1-11-2022

1-7-2023

1-7-2024

1-12-2024

 1Q

1.534,64

1.572,85

1.598,32

1.611,06

1

1.534,64

1.572,85

1.598,32

1.611,06

2

1.406,78

1.441,80

1.465,15

1.476,82

3S

1.363,51

1.397,46

1.420,09

1.431,41

3

1.316,81

1.349,59

1.371,45

1.382,38

4

1.244,80

1.275,79

1.296,45

1.306,78

5

1.204,97

1.234,97

1.254,97

1.264,97

6

1.160,74

1.189,64

1.208,91

1.218,54

 

 

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali dovranno essere detratti dagli incrementi retributivi previsti; l’eventuale differenza sarà corrisposta come superminimo ad personam assorbibile dai successivi aumenti.

Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di novembre 2022.

 

 

Nuovi importi dell’indennità speciale

Livello

Importo

Importo

1-11-2022

1-12-2024

1Q

126,55

131,55

1

126,55

131,55

2

108,58

113,58

3S

104,86

109,86

3

96,81

101,81

4

88,73

93,73

5

83,17

88,17

6

76,97

81,97

 

Tale indennità, non considerata utile ai fini della 13ª mensilità, va comunque corrisposta in caso di assenza dal lavoro per ferie ed entra nella base di calcolo per il trattamento di malattia e infortunio.

In caso di rapporto part-time, questa l’indennità va riproporzionata in base all’ orario di lavoro effettivamente prestato.

 

 

Elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione (EDAR)

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 27-10-2022, verrà corrisposto un EDAR nella misura fissa di € 15,00 mensili per 26 mesi consecutivi a decorrere dal
1-11-2022.

L’importo sarà ridotto proporzionalmente nel caso di part-time, mentre agli apprendisti spetterà in base alle percentuali in atto nei relativi semestri.

Detto elemento, che ha natura temporanea, non rientra nella base di calcolo per l’applicazione degli istituti contrattuali, non ha riflessi sugli istituti legali o contrattuali indiretti e diretti, ed è escluso dalla base di calcolo del TFR.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda liquiderà la parte residua dell’EDAR, in un’unica soluzione, unitamente alle competenze di fine rapporto.

 

 

Bilateralità

Con decorrenza 1-11-2022, la quota di contribuzione mensile alla bilateralità viene stabilita in € 11,65 mensili (dovuta per intero anche per i rapporti part-time e con contratto di apprendistato).

Le imprese non aderenti alla bilateralità, che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.

 

Contratto a termine

All’istituto del contratto a termine sono state apportate le seguenti modifiche.

 

Limiti percentuali

Nelle imprese fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato è consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termine.

Nelle imprese da 6 a 10 dipendenti a tempo indeterminato è consentita l’assunzione di 4 lavoratori a termine.

Nelle imprese da 11 a 18 dipendenti a tempo indeterminato è consentita l’assunzione di 6 lavoratori a termine.

Nelle imprese con più di 18 dipendenti a tempo indeterminato è consentita l’assunzione di 8 lavoratori a termine con arrotondamento all’unità superiore.

Dai suddetti limiti sono esclusi i lavoratori assunti a termine per stagionalità e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

I predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività d’impresa, per lo svolgimento di attività stagionali, per sostituzione di lavoratori assenti e con lavoratori di età superiore a 50 anni.

Durata

Possono essere stipulati contratti a termine di durata superiore a 12 mesi (comunque non eccedenti i 24 mesi) solo in presenza di una delle causali previste dalla legge e dall’ulteriore causale prevista dall’accordo in esame, ossia per esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti tra quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.

 

 

 

 

Foto di BECOSAN: https://www.pexels.com/it-it/foto/lavoratori-edili-in-giubbotti-riflettenti-di-sicurezza-3681787/

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