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Rinnovo Ccnl Acconciatura – Estetica

Con l’ipotesi di accordo del 10 ottobre 2022 (integrata dal verbale del 14 ottobre 2022) le Parti sociali hanno apportato le seguenti modifiche e previsioni:

 

Minimi tabellari

Livello Importo Importo
  1-10-2022 1-2-2023
1 1.476,82 1.511,46
2 1.349,10 1.380,74
3 1.279,00 1.309,00
4 1.205,90 1.234,19

 

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 10-10-2022, verrà corrisposto un importo forfettario una tantum pari a 246 € lordi.
Tale importo verrà erogato in 3 tranche:

§ 100€ con la retribuzione di novembre 2022

§ 100€ con la retribuzione di dicembre 2022

§ 46€ con la retribuzione di marzo 2023

L’una tantum sarà ridotto proporzionalmente nei rapporti di lavoro part-time e verrà corrisposto nella misura del 70% per gli apprendisti, fermo restando le predette decorrenze.

L’una tantum è escluso dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e pertanto dovranno essere detratti dallo stesso fino a concorrenza.

 

Congedo parentale

Il congedo parentale potrà essere fruito su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo. È richiesto un preavviso di 2 giorni ed è necessario indicare l’inizio e la fine del periodo congedo.

Tali congedi sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi e mensilità supplementari.

 

Contratto a termine

All’istituto del contratto a termine sono state apportate le seguenti modifiche.

Limiti percentuali

Nelle imprese fino a 5 dipendenti (*) è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine.

Nelle imprese da 6 a 10 dipendenti (*) è consentita l’assunzione di 1 lavoratore a termine ogni 2 o frazione, con arrotondamento all’unità superiore.

Nelle imprese con più di 10 dipendenti (*) è consentita l’assunzione di 1 lavoratore a termine nella percentuale del 20% dei lavoratori con arrotondamento all’unità superiore.

Dai suddetti limiti sono esclusi i lavoratori assunti a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

I predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività d’impresa, per lo svolgimento di attività stagionali, con lavoratori di età superiore a 50 anni.

(*) A tempo indeterminato e/o apprendisti.

Durata

Possono essere stipulati contratti a termine di durata superiore a 12 mesi (e fino a 24 mesi) solo in presenza di una delle causali previste dalla legge e dall’ulteriore causale prevista dall’accordo: esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.

 

 

 

Foto di Ivan Samkov: https://www.pexels.com/it-it/foto/donna-rilassante-letto-disteso-5659016/

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