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Non è licenziabile il lavoratore che dà falsa attestazione di presenza sul posto di lavoro

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21621 del 4 settembre 2018, ha ribadito che gli articoli 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) consentono al datore di lavoro di ricorrere ad agenzie investigative per la tutela del patrimonio aziendale e il controllo dell’adempimento delle prestazioni lavorative.

Tuttavia il controllo dell’agenzia investigativa deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione.

Di conseguenza è illegittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore dipendente che ha fatto figurare fittiziamente la propria presenza sul posto di lavoro in diverse giornate e sia stato scoperto grazie a controlli effettuati dal datore per mezzo di un’agenzia investigativa.

 

Foto di cottonbro studio: https://www.pexels.com/it-it/foto/misterioso-spazio-di-lavoro-retro-bw-7319076/

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