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Esonero contributivo per nuove assunzioni – Chiarimenti INPS

Circolare n° 5-2015 del 6 febbraio 2015

L’Inps ha pubblicato le attese istruzioni per fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015.

Si ricorda che l’art. 1, commi da 118 a 124, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015.

QUANDO SPETTA L’ESONERO CONTRIBUTIVO

Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati. Restano esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
L’esonero contributivo spetta a condizione che:

  • nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, pressoqualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato;
  • nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 – cioè l’1 gennaio 2015 -, il lavoratore assunto non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo o con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Non si ravvisano motivi ostativi all’applicazione dell’introdotto beneficio, ove

evidentemente ne ricorrano le condizioni, anche alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.
Non rientra fra le tipologie incentivate, invece, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato.

L’incentivo all’assunzione spetta a prescindere dalla circostanza che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo in commento il datore di lavoro privato che:

  • –  assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha intrattenuto uno o più rapporti di lavoro a termine;
  • –  trasformi un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato;
  • –  inqualitàdiacquirenteoaffittuariodiaziendaodiramoaziendale,assumaatempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze;
  • –  l’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 può ritenersi valido anche nel caso dell’assunzione di lavoratori disabili, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 68/1999.

Ai fini dell’ottenimento dell’esonero è necessario il rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, ossia:
a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Al riguardo, si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc);

b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A QUANTO AMMONTA L’ESONERO CONTRIBUTIVO

La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di un importo pari a € 8.060,00 su base annua.

QUANDO NON SPETTA L’ESONERO CONTRIBUTIVO

L’esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

  • l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato.CUMULABILITÀ CON ALTRI TIPI DI INCENTIVIL’esonero contributivo è cumulabile con i seguenti altri incentivi:
  • il datore di lavoro sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti.
  • l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine.
  • l’incentivo all’assunzione dei lavoratori disabili, di cui all’art. 13 della Legge n. 68/1999;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi, di cui all’art. 2, comma10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata allavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
  • l’incentivo inerente al Programma Garanzia Giovani;
  • Per quanto concerne gli incentivi all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste dimobilità, ex art. 6 della Legge n. 223/1991, risulta cumulabile con l’esonero contributivo esclusivamente il contributo di cui al comma 4 dell’art. 8 della citata legge. Pertanto, i datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2015, effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni, dell’esonero contributivo di cui alla Legge di stabilità 2015 unitamente all’incentivo di natura economica di cui all’art. 8, comma 4, della Legge n. 223/1991, pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima, fino ad un massimo di 12 mesi o di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni. Analogamente, il predetto cumulo è ammissibile nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

    • Per quanto concerne l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all’art. 1 del D.L. n. 76/2013, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di € 650,00, la cumulabilità con l’esonero contributivo triennale della Legge di stabilità 2015 è ammessa in misura limitata.

    Non si esclude la possibilità che siano pubblicate ulteriori circolari esplicative da Inps e dal Ministero del Lavoro, di cui sarà nostra cura informarVi.
    Siamo a disposizione per ogni chiarimento e con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

    Foto di RDNE Stock project: https://www.pexels.com/it-it/foto/persone-donna-ufficio-uomini-7581125/

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