Tel: +39 0362 242080 – Email: info@studiopinotti.com

Cerca
Close this search box.

Contratto a tempo determinato e somministrazione | Chiarimenti del Ministero

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 ha fornito indicazioni interpretative sulle modifiche introdotte dal D.L. n. 87/2018 convertito in Legge, con modificazioni n. 96/2018, in tema di contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro, il famigerato Decreto Dignità.

Contratto a termine
La proroga di un contratto deve contenere le stesse ragioni giustificatrici che hanno motivato inizialmente l’assunzione a termine.

La causale deve essere indicata (anche se non richiesta) nelle ipotesi in cui vi è la fruizione di benefici previsti da altre disposizioni di legge (esempio: sgravio contributivo per sostituzione maternità).

La contrattazione collettiva può derogare alla durata massima del contratto a termine e le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati in data antecedente il 14 luglio 2018, mantengono la loro validità fino alla data di scadenza, ancorché abbiano previsto una durata pari o superiore a 36 mesi.

Aumento dell’aliquota: al primo rinnovo la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5%. Questa diventa la nuova misura del contributo cui aggiungere nuovamente lo 0,5% in caso di ulteriore rinnovo.

Somministrazione di lavoro
L’obbligo di specificare le motivazioni del ricorso alla somministrazione sorge non solo quando i periodi siano riferiti allo stesso utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata superiore a 12 mesi ma anche quando lo stesso utilizzatore aveva instaurato precedentemente un contratto a termine con il medesimo lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria.

I somministrati possono essere inviati in missione a tempo determinato o indeterminato senza obbligo di causale o di limiti di durata, rispettando solo i limiti percentuali previsti dalla legge o dal Ccnl. Il limite di contingentamento di utilizzo della somministrazione previsto dalla legge può essere derogato dalla contrattazione collettiva e il nuovo limite del 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato trova applicazione per ogni nuova somministrazione o contratto a termine stipulato dal 12 agosto 2018.

 

Articoli correlati:

https://www.studiopinotti.com/il-decreto-dignita/

https://www.studiopinotti.com/conversione-in-legge-del-decreto-dignita/

 

 

Foto di Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/it-it/foto/profondita-di-campo-foto-di-uomo-seduto-su-una-sedia-mentre-si-tiene-la-tazza-davanti-al-tavolo-927451/

Cerca

Articoli Recenti