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Circolare 5-2021 | Conversione in legge del Decreto Sostegni e DL Sostegni Bis

Di seguito elenchiamo le novità introdotte – in materia di lavoro – dalla conversione in legge del DL 41-2021, il c.d. Decreto Sostegni, e dal DL 73-2021, il c.d. Sostegni Bis.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SOSTEGNI

Soglia esente per i c.d. buoni spesa (Art. 6-quinquies)
È esteso anche al periodo d’imposta 2021 l’aumento a euro 516,46 dell’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda (i c.d. buoni spesa) ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, c. 3 Tuir.

Nuovi trattamenti di integrazione salariale (Art. 8)
La legge di conversione modifica in parte la normativa sugli ammortizzatori sociali – facciamo riferimento per la disciplina alla nostra circolare 4-2021 – specificando che
• I trattamenti possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito degli ammortizzatori sociali previsti per l’inizio dell’anno, sanando così un “buco” di qualche giorno che si veniva a creare per l’imprecisione del testo normativo
• I termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dall’1-1-2021 al 31-3-2021, sono differiti al 30-6-2021

 

DECRETO SOSTEGNI BIS

Disposizioni in materia di Naspi (Art. 38)
Fino al 31-12-2021 per le prestazioni in pagamento dall’1-6-2021 è sospesa la riduzione del 3% ogni mese, prevista dall’art. 4, c. 3 D. Lgs. 22/2015, a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione.
Dall’1-1-2022 trova nuovamente piena applicazione la citata riduzione e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente l’1-10-2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Trattamenti di integrazione salariale e blocco dei licenziamenti (Art. 40)
In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015 i datori di lavoro privati destinatari della Cig Covid che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, che nel 1° semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al 1° semestre dell’anno 2019, possono presentare – previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 25-5-2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica – domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs), in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 21 D. Lgs.148/2015, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26-5-2021 e il 31-12-2021.
Per i trattamenti concessi non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

I datori di lavoro privati, destinatari della Cig Covid, che a decorrere dalla data dell’1-7-2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ex D. Lgs. 148/2015, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31-12-2021 nel limite delle risorse stanziate.
Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del punto precedente resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31-12-2021. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966. Restano valide le eccezioni già previste nei precedenti decreti.
Il divieto di licenziamento resta altresì valido, per le azienda soggette a Fis o a Cigd, così come disciplinato dal Decreto Sostegni, convertito in legge.

Contratto di rioccupazione (Art. 41)
In via eccezionale, dall’1-7-2021 e fino al 31-10-2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri citati, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con il contratto di rioccupazione. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
Il beneficio dell’esonero è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente e, nel caso di recesso al termine del periodo di inserimento, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell’Ente previdenziale.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

 

Foto di Thirdman: https://www.pexels.com/it-it/foto/uomo-e-donna-che-si-tengono-per-mano-come-una-squadra-5256816/

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