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Circolare 4-2021 | DL Sostegni

Di seguito elenchiamo le novità introdotte – in materia di lavoro – dal DL 41-2021, il c.d. Decreto Sostegni, sul tema dell’emergenza legata al Covid-19.

 

Nuovi trattamenti di integrazione salariale (Art. 8)

Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa viene prevista la possibilità, a seconda della tipologia aziendale, di richiedere, senza il pagamento del contributo integrativo:
• Un massimo di 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
• Un massimo di 28 settimane di Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e di cassa integrazione in deroga (CIGD) da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
La trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS sarà effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens- Cig”.
Si segnala l’assenza della disposizione normativa che imputi i periodi di ammortizzatore sociale fruiti successivamente al 31 marzo 2021 e richiesti ai sensi della legge di Bilancio 2021 ai nuovi periodi introdotti per il periodo dal 1° aprile 2021 in poi dal Decreto Sostegni.
Il problema si pone per FIS e CIGD, in quanto le 12 settimane previste dalla legge di stabilità 2021 sono fruibili in un arco temporale incluso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, che si sovrappone in parte al periodo 1° aprile – 31 dicembre 2021, in cui sono fruibili le 28 settimane previste dal DL Sostegni.
L’assenza di una simile disposizione normativa, utilizzata invece nei precedenti interventi normativi per ammortizzatori sociali per COVID-19, si suppone comporti la possibilità dal 1° aprile in poi di godere, qualora non ancora esaurite, sia delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021, sia delle 28 settimane introdotte dal DL Sostegni.
Su questo aspetto si attendono gli opportuni chiarimenti.
Il termine decadenziale di presentazione delle domande è fissato alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni.
Per il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il termine decadenziale, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inviare i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, è la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (in fase di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto).

 

Divieto di licenziamento (Art. 8 comma 9-10)

Viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:
– fino al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG;
– fino al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da FIS e CIGD.
Confermate le deroghe stabilite nella legge di Bilancio per il 2021.

 

NASPI (Art. 16)

Dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede che hanno diritto alla NASPI i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

Proroga o rinnovo di contratti a termine (Art. 17)

Fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

Novità in materia di riscossione (Art. 4)

Le cartelle in scadenza dall’8 marzo 2020 fino al 30 aprile 2021 possono essere pagate entro il 31 maggio 2021. Per rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione agevolata delle risorse UE, il versamento delle rate 2020 può essere effettuato entro il nuovo termine del 31 luglio 2021; invece, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 c’è tempo fino al 30 novembre 2021.

 

Pignoramenti su stipendi e pensioni (Art. 4 comma 2)

Si differisce al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione (disciplinata dall’articolo 152, comma 1, del decreto Rilancio) degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

 

Contributi a fondo perduto (Art. 1)

Sono stabiliti contributi a fondo perduto per le imprese che si trovano in determinate condizioni economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica.

Siamo a disposizione per chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.

 

Foto di fauxels: https://www.pexels.com/it-it/foto/colleghi-che-si-stringono-la-mano-3184291/

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