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Ccnl Pubblici Esercizi | Rinnovo

È stato recentemente rinnovato il Ccnl di settore. Di seguito indichiamo le nuove retribuzioni valide dal 1° gennaio e alcune novità contrattuali.
Daremo applicazione per quanto ci compete e siamo a disposizione per chiarimenti.

Livelli gen-18 gen-19 feb-20 mar-21 dic-21
QA 2.194,66 2.227,55 2.260,44 2.285,11 2.318,00
QB 2.031,57 2.061,27 2.090,97 2.113,24 2.142,94
1 1.826,25 1.853,16 1.880,07 1.900,25 1.927,16
2 1.668,46 1.692,18 1.715,90 1.733,69 1.757,41
3 1.573,13 1.594,92 1.616,71 1.633,06 1.654,85
4 1.484,03 1.504,03 1.524,03 1.539,03 1.559,03
5 1.391,01 1.409,13 1.427,25 1.440,84 1.458,96
6S 1.337,19 1.354,22 1.371,25 1.384,02 1.401,05
6 1.318,01 1.334,64 1.351,27 1.363,74 1.380,37
7 1.234,35 1.249,28 1.264,21 1.275,41 1.290,34

 

Permessi orari
Per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2018 è stata introdotta una nuova maturazione graduale delle ore di permesso.
Saranno riconosciute 32 ore di permessi per i primi 2 anni e, decorsi questi, ulteriori 36 ore. Decorsi 4 anni saranno riconosciute le ore di permessi in misura intera (104 ore).
La fruizione dei permessi deve avvenire individualmente, in modo da non ostacolare la normale attività produttiva ed in ogni caso in periodi di minore attività, mediante la concessione di mezze giornate o giornate intere di riposo.

Orario multiperiodale
Per far fronte a variazioni dell’intensità lavorativa, le aziende potranno adottare (previo svolgimento di una procedura sindacale) un programma di flessibilità che consenta il superamento dell’orario contrattuale fino a 48 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane.
Per altrettante settimane, ci sarà una pari riduzione dell’orario di lavoro (salve diverse intese tra le parti).

Scatti di anzianità
Dal 1° gennaio 2018 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza quadriennale (per lo scatto di anzianità in corso di maturazione alla data del 31 dicembre 2017, resta valida la disciplina degli scatti triennali di cui al Ccnl turismo 20 febbraio 2010).

Elemento economico di garanzia
In caso di mancato accordo integrativo su un premio di risultato entro il 31 ottobre 2020, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione di novembre 2021, i seguenti importi:

Livello Importo/€
A, B 189,00
1, 2, 3 158,00
4, 5 140,00
6S, 6, 7 112,00

 

In alternativa alla predetta erogazione e previo accordo aziendale/territoriale, l’azienda potrà destinare la somma di € 140,00 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente.

Assistenza sanitaria integrativa
Il contributo a favore del Fondo di assistenza sanitaria integrativa, a carico del datore di lavoro, viene così stabilito:
– € 11,00 mensili, per 12 mensilità, dal 1° febbraio 2018;
– € 12,00 mensili, per 12 mensilità, dal 1° gennaio 2019.
L’azienda che ometta tale versamento, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito, sarà tenuta ad erogare al dipendente un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 16,00 lordi per 14 mensilità.
La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

 

Foto di ELEVATE: https://www.pexels.com/it-it/foto/donna-che-indossa-canotta-grigia-nel-bancone-del-bar-che-frequentano-i-clienti-1267265/

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