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Rinnovo Ccnl Studi Professionali

Con l’accordo del 16 febbraio 2024, le Parti sociali hanno apportato alcune modifiche al Ccnl, riepiloghiamo le principali.


Trattamento economico
Si riporta di seguito la tabella dei nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° marzo 2024:

 

 

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 16 febbraio 2024 è riconosciuto un importo una tantum, a copertura del periodo dal 1° aprile 2018 al 1° marzo 2024, pari ad € 400,00 per tutti i livelli, da erogare in due tranches:

  • € 200,00 il 1° maggio 2024;
  • € 200,00 il 1° maggio 2025.

L’importo può essere corrisposto attraverso gli strumenti di welfare ed è omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti e indiretti e non utile ai fini del computo del TFR.

L’importo sarà riparametrato sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018 – 1° marzo 2024 (considerando le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni come mese intero) nonché per i lavoratori a tempo parziale sulla base dell’orario previsto nel contratto individuale.

I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino, sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro quota. Sono invece esclusi dal computo i periodi non retribuiti.

 

Tredicesima mensilità

Per i periodi di assenza obbligatoria per maternità/paternità e di congedo parentale spetta la tredicesima mensilità.

 

Contribuzione alla bilateralità

Dalla mensilità di marzo 2024 il contributo unificato agli enti bilaterali (Cadiprof Ebipro) viene elevato a
€ 29,00, di cui € 2,00 a carico del lavoratore, così suddivisi:

  • € 20,00 per 12 mensilità a Cadiprof;
  • € 9,00 (di cui € 2,00 a carico del lavoratore e € 7,00 a carico del datore di lavoro) per 12 mensilità a Edipro.

In caso di mancata adesione, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore € 43 di elemento distinto della retribuzione per 14 mensilità ed è obbligato al rimborso del costo della prestazione in misura equivalente al valore della prestazione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di adesione al sistema della bilateralità.

 

Maternità

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025,

l’indennità di maternità corrisposta dall’Inps per i periodi di congedo obbligatorio sarà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile lorda.

 

Tipologie contrattuali

Apprendistato
Consentita, dopo il conseguimento della qualifica, del diploma professionale o del diploma di istruzione secondaria superiore, la trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante. In tal caso la durata massima complessiva dei due rapporti non può superare 5 anni, prorogabile di un anno qualora l’apprendista non abbia conseguito il titolo.
Con il rinnovo viene inoltre disciplinato l’apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Contratto a tempo determinato
La durata massima del periodo di prova nei rapporti di lavoro a termine con una durata inizialmente

stabilita inferiore a 10 mesi non potrà superare i seguenti giorni di calendario:

  • 60 per i quadri e 1° livello;
  • 40 per i livelli 2°, 3°S e 3°;
  • 30 per i livelli 4°S e 4°.

La durata massima del contratto è di 24 mesi. Vengono introdotte ulteriori  causali per realizzare contratti a tempo determinato, che permettono l’assunzione a tempo determinato fino a 24 mesi.                   

Contratto di somministrazione – Limiti percentuali           
I lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato non possono eccedere il 20% dei contratti a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto.

Il numero complessivo di contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato non può eccedere il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula dei predetti contratti.           

Lavoro intermittente 
Nel rinnovo viene stabilito che il lavoratore dove essere informato della prestazione da eseguire con un preavviso di almeno 24 ore. Il preavviso di revoca della prestazione da parte del datore di lavoro viene invece fissato in 2 ore prima dell’inizio dell’attività.             

Lavoro agile      
Viene completamente rivista la normativa per il lavoro agile per adeguarla agli accordi interconfederali.

 

Foto di Jane Doan: https://www.pexels.com/it-it/foto/persone-in-divano-1024248/

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