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Rinnovo Ccnl Scuole Private Materne – FISM

 

Le Parti Sociali hanno recentemente siglato una pre-intesa per il rinnovo del CCNL che si applica ai dipendenti delle scuole materne non statali, con la quale hanno previsto le seguenti disposizioni:

Nuovi minimi tabellari

Livello

Importo

Importo

 

Attualmente in vigore

1-9-2023

8

1.735,32

1.780,26

7

1.696,94

1.740,88

6

1.544,55

1.584,55

5

1.525,36

1.564,87

4

1.446,58

1.484,05

3

1.401,74

1.438,04

2

1.399,71

1.435,96

1

1.346,94

1.381,82


Salario di anzianità

Al personale che al 1-9-2023 avrà maturato almeno 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente verrà corrisposto, dalla stessa data, un salario di anzianità pari a €15,00 mensili, per 13 mensilità.

Tale importo si aggiunge a quanto già percepito a titolo di salario di anzianità in base all’art. 46 del CCNL 2016-2018.


Una tantum

A copertura del periodo che va dal 1-1-2019 al 31-12-2021, a tutto il personale in forza al 1-9-2022, spetterà un importo forfettario una tantum pari a € 188,50, così suddiviso:
€ 104,00 per il periodo che va dal 1-1-2019 al 31-12-2020
€ 84,50 per il periodo che va dal 1-01-2021 al 31-12-2021

Tale somma verrà corrisposta in due tranches di pari importo con la retribuzione di maggio 2023 e settembre 2023, in proporzione all’orario individuale di lavoro.


Welfare contrattuale

Per gli anni 2022 e 2023, entro il 20 dicembre di ogni anno, le aziende metteranno a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare per un valore di € 200, da utilizzare entro il 19 dicembre dell’anno successivo e da riproporzionare per i rapporti di lavoro part time.

Tali importi sono omnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del TFR.

Sono destinatari di tale beneficio tutti i lavoratori non in prova e in forza al 1° settembre di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno (ai lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali, tipo termine, somministrazione etc, gli importi sono riconosciuti una volta sola):
– con contratto a tempo indeterminato
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno.

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nel periodo che va dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno.

I lavoratori possono destinare tali somme, di anno in anno, al fondo di previdenza complementare Espero, secondo le modalità previste dal Fondo.



Foto di Anastasia Shuraeva: https://www.pexels.com/it-it/foto/seduto-scuola-tavoli-giovane-8466175/

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