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Rinnovo Ccnl Scuole materne private Fism

Con la sottoscrizione del rinnovo dell’1 marzo 2023, le Parti sociali hanno apportato alcune modifiche al Ccnl; elenchiamo di seguito le principali.


Minimi retributivi
Di seguito si riporta la tabella contenente gli importi dei minimi tabellari.

Salario di anzianità
Si specificano gli importi spettanti sulla base della data di assunzione:
– assunti prima del 31/12/2018: € 27,00 dal 31 dicembre 2018; € 15,00 dal 1° settembre 2023;
– assunti dall’1/1/2019 al 31/8/2023: € 15,00 dal 1° settembre 2023.

Welfare contrattuale
Per gli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, si riconosce ai lavoratori il diritto a strumenti di welfare del valore di € 200,00, da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno successivo, i quali si aggiungono ad eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto. I suddetti importi, o parti di essi, potranno essere destinati al Fondo di previdenza complementare. Hanno diritto a detto importo (riproporzionato per i lavoratori part-time) i lavoratori, non in prova, in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno.

Una tantum
A copertura dei periodi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale di tutti i livelli in forza al 1° settembre 2022, viene erogato, a titolo di una tantum, l’importo di € 188,50, come da seguente tabella:

L’Una Tantum, che deve essere proporzionato sulla base dei mesi di effettivo lavoro prestato nel periodo di copertura, verrà corrisposto con la retribuzione del mese di maggio 2023 nella misura del 50% e con la retribuzione del mese di settembre 2023 nella misura del restante 50%.

Periodo di prova
La durata del periodo di prova viene elevata a 150 giorni lavorativi per i livelli 7° e 8°.

Somministrazione di lavoro
Si eleva al 20% per trimestre il limite massimo per l’assunzione con contratto di somministrazione da calcolare in riferimento ai dipendenti in forza al momento dell’inizio della fornitura.
Orario del personale docente
Per il personale docente della scuola dell’infanzia di 6° livello, fermo restando l’orario di 32 ore settimanali, può essere richiesto di svolgere fino a 100 ore aggiuntive per anno scolastico, col massimo di 4 ore aggiuntive a settimana. Le ore aggiuntive sono recuperate nei periodi di sospensione della didattica come permessi giornalieri retribuiti, con le seguenti modalità: orari su 5 giorni: 22 giorni; orari su 6 giorni: 26 giorni.
I permessi sono riproporzionati in base alle ore aggiuntive effettivamente svolte.

Malattia e infortunio non sul lavoro
Si riconosce al lavoratore un periodo di comporto fino a 180 giorni per assenza continuativa e a 365 giorni per assenze anche non continuative e dovute anche ad eventi morbosi diversi nell’arco di 3 anni.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del termine ultimo di comporto entro 20 giorni dalla scadenza. Superati detti periodi, il lavoratore può chiedere una aspettativa non retribuita fino a 6 mesi e fino a 12 mesi nel caso di malattie fortemente invalidanti.

Previdenza complementare
È prevista l’adesione volontaria dei lavoratori, anche a tempo determinato, al Fondo Espero attraverso il versamento trimestrale dei contributi e del T.F.R.
La contribuzione è pari all’ 1% a carico del lavoratore (o importo maggiore a sua scelta) e all’1% a carico della scuola, calcolato sull’imponibile utile per il computo del T.F.R.
È prevista inoltre la destinazione del 100% del T.F.R. in corso di maturazione al momento dell’adesione.
Se il lavoratore sospende la propria contribuzione al Fondo, viene sospeso anche il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro, mentre continueranno ad essere versate le quote di T.F.R.

Contratto a tempo determinato
Durata: In presenza di almeno una delle causali previste dalla legge o di specifiche esigenze di professionalità e specializzazioni, non presenti nell’organico dell’istituto, individuate dal Ccnl, la durata massima del contratto è di 36 mesi. Oltre tale termine, è ammesso il patto in deroga per la stipula di un contratto della durata massima di 12 mesi. Il superamento del limite di 36 mesi fino a 60 mesi complessivi, senza la predetta procedura, è ammesso per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto presso lo stesso ente, assistenti di bambini diversamente abili e/o che necessitino di particolari cure e attenzioni e insegnanti di sostegno privi della specializzazione.
Limite percentuale: L’assunzione con contratto a termine è consentita nel limite del 30% degli occupati a tempo indeterminato e con apprendistato (arrotondato all’unità superiore), in forza al momento dell’assunzione. Sono esenti dal limite le assunzioni a termine nella fase di avvio di nuove attività per 12 mesi, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per attività stagionali, per lavoratori con più di 50 anni, per personale docente senza abilitazione, per periodi fino a 7 mesi, per assistenti di bambini diversamente abili e/o che necessitino di particolari cure e attenzioni; per insegnanti di sostegno senza specializzazione.
Proroga: Il termine del contratto può essere prorogato per un massimo di 4 volte nell’arco di 36 mesi.

 

Foto di Naomi Shi: https://www.pexels.com/it-it/foto/bambino-tre-che-mangia-sulla-tavola-bianca-1001914/

 

 

 

 

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