Il 5 marzo 2025 è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per il settore delle Agenzie di assicurazione in gestione libera. Il nuovo contratto decorre dal 1° maggio 2025 e avrà validità fino al 30 aprile 2029 per la parte economica, mentre la parte normativa sarà valida fino al 31 dicembre 2030.
Vediamo in sintesi le principali novità che interessano datori di lavoro e lavoratori del settore.
Nuovi minimi retributivi
Dal 1° maggio 2025, entreranno in vigore i nuovi minimi tabellari mensili:

Questo aggiornamento mira ad adeguare le retribuzioni al contesto economico attuale e valorizzare il lavoro svolto nel comparto.
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 5 marzo 2025 spetta un importo una tantum di 300€, che sarà erogato con la busta paga di luglio 2025. L’importo sarà proporzionato:
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alla durata del rapporto tra il 1° aprile 2023 e il 30 aprile 2025;
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alla percentuale di part-time (se presente);
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alle eventuali assenze o aspettative non retribuite.
L’una tantum include anche i riflessi su TFR, ferie, tredicesima e altri istituti legali o contrattuali.
Buoni pasto
Dal 1° maggio 2025, il valore del buono pasto sostitutivo della mensa sale a 7,00€.
Premio di produttività e welfare
Il contratto prevede che il premio aziendale di produttività possa essere erogato anche sotto forma di welfare aziendale, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente.
Il premio, riferito all’anno precedente, verrà corrisposto con la busta paga di giugno ai lavoratori ancora in forza in quel mese.
Contributo alla bilateralità
Dal rinnovo, il contributo complessivo alla bilateralità sarà dell’1,75% dell’imponibile INPS (calcolato su 14 mensilità):
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1,25% a carico del datore di lavoro;
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0,50% a carico del lavoratore (anche apprendisti).
L’importo sarà così destinato:
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1% al funzionamento dell’Ente Bilaterale;
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0,75% alla copertura sanitaria tramite la Cassa Malattia.
Scatti di anzianità
Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di merito e viceversa. Inoltre, in caso di passaggio a una categoria superiore, il dipendente manterrà l’anzianità maturata e il numero di scatti già acquisiti, ricalcolati secondo la nuova categoria.
Novità sulle tipologie contrattuali
Contratti a termine:
Le assunzioni a tempo determinato per sostituzione di maternità, paternità o congedo parentale possono avvenire fino a 3 mesi prima dell’inizio dell’assenza.
Inoltre, i titolari con un massimo di sei dipendenti potranno sempre stipulare fino a 3 contratti a termine.
Apprendistato professionalizzante:
Non è più ammesso per le mansioni della III categoria.
Lavoro agile:
Le Parti si impegnano a recepire la normativa nazionale sullo smart working (art. 18 Legge 81/2017).
Congedo matrimoniale: più flessibilità
Il congedo matrimoniale potrà essere fruito entro 6 mesi dalla data delle nozze purché sia stato contratto durante lo stesso rapporto di lavoro. Il preavviso minimo deve essere di almeno 15 giorni dal suo inizio.
Malattia e comporto
Il diritto alla conservazione del posto termina nel momento in cui, nei 24 mesi precedenti all’ultimo giorno di assenza, si raggiungono i limiti di comporto anche con più eventi morbosi sommati.
Dimissioni e preavviso
Per quanto riguarda le dimissioni del lavoratore, il preavviso sarà:
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15 giorni, se l’anzianità di servizio è inferiore a un anno;
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30 giorni, se superiore a un anno.
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