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Nuova normativa sul pagamento delle ritenute negli appalti

È stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge 124/2019 contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

L’art. 4 del decreto riguardante le “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodoperapone a carico del committente l’obbligo di versamento delle ritenute d’imposta, a far data dal 1° gennaio 2020.

La novità prevede che quando un committente sostituto d’imposta affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o nel servizio deve essere effettuato dal committente, in tutti i casi in cui il committente è un sostituto di imposta residente nel territorio dello stato ai fini delle imposte sui redditi.

Si evidenzia che l’obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati con riferimento alla durata del contratto.

L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono versare al committente, almeno 5 giorni prima del termine fissato per il versamento delle ritenute, l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente alle imprese appaltatrici o affidatarie e da queste alle imprese subappaltatrici.

Il committente esegue il versamento senza possibilità alcuna di utilizzare in compensazione le proprie posizioni creditorie.

Poiché il versamento è effettuato in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, nella delega di pagamento va indicato il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

Una volta effettuato il versamento, il committente deve darne comunicazione (tramite Pec) alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, entro cinque giorni.

 

Mancato versamento

In caso di mancato versamento nei termini previsti, le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione.

Entro il termine dei cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, al committente deve essere anche trasmesso (tramite Pec)

1. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

2. tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti;

3. i dati identificativi del bonifico effettuato.

Nel caso in cui le imprese obbligate non trasmettano i dati o non eseguano il versamento, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, vincolare le somme ai fini del versamento delle ritenute e darne comunicazione, entro 90 giorni, all’Agenzia delle Entrate.

 

Versamento diretto

E’ prevista anche la possibilità, per le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici di eseguire direttamente il versamento delle ritenute.

In questo caso devono comunicare al committente tale opzione entro la data prevista per la provvista fondi e allegare una certificazione dei seguenti requisiti, posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della suddetta scadenza, dalla quale risulti che:
a) sono in attività da almeno 5 anni oppure che hanno eseguito nel corso dei due anni precedenti
complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
b) non hanno iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora
dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

 

 

Foto di Pixabay: https://www.pexels.com/it-it/foto/uomo-in-maglia-di-sicurezza-gialla-che-si-arrampica-sulla-scala-159358/

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