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News | Licenziamento del lavoratore disabile

Secondo l’art. 3, comma 3-bis, del D. Lgs. n.216/2003 il datore di lavoro ha l’onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore.
Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, infatti, il datore di lavoro è obbligato, ad adottare gli accomodamenti ragionevoli atti ad evitare il licenziamento, anche quando questi incidano sull’organizzazione aziendale e salvo il limite dell’eventuale sproporzione degli oneri a carico dell’impresa.

 

Il datore di lavoro deve dimostrare:
• il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l’impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute;
• l’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli.

 

Tale ultimo onere può essere assolto mediante la deduzione del compimento di atti od operazioni strumentali all’avveramento dell’accomodamento ragionevole.
Deve trattarsi di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata per scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a tutte le circostanze rilevanti nel caso concreto.

 

Ordinanza n. 15002, 29 maggio 2023

 

 

Foto di Ivan Samkov: https://www.pexels.com/it-it/foto/persone-ufficio-lavorando-tecnologia-8127811/

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