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Emergenza Coronavirus | Decreto Ristori Bis

Di seguito riepiloghiamo i principali interventi normativi riguardanti la gestione del personale, introdotti dal decreto “Ristori Bis”.

Sospensione dei versamenti tributari (Art. 7)
Sono sospesi i termini di versamento di Irpef, addizionali e Iva per 4 categorie di soggetti:
• Piscine, palestre, centri benessere, sale gioco, discoteche, teatri, cinema etc. di cui all’articolo 1 del DPCM del 3-11-2020
• Soggetti esercitanti attività di ristorazione e similari aventi sede nelle c.d. aree arancio e rosse
• Soggetti che esercitano attività di commercio in genere, contenuti nell’allegato 2 del decreto stesso,
alberghi e agenzie di viaggio aventi sede in area rossa.
I versamenti dovranno essere effettuati entro il 16-3-2021 in una soluzione o in 4 rate a decorrere dal 16-3- 2021.

Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali (Art. 11)
Sono sospesi i contributi previdenziali (escluso, quindi, il premio per l’assicurazione obbligatoria Inail) aventi scadenza il 16-11-2020 (e quindi non quelli di competenza di novembre, come indicato nel precedente decreto 137-2020) per:
• i datori di lavoro privati che svolgono attività di bar, ristorazione, gelaterie, pasticcerie etc., indicate nell’allegato 1 del DL 137.
• Soggetti che esercitano attività di commercio in genere, contenuti nell’allegato 2 del decreto stesso aventi sede in area rossa.
I versamenti dovranno essere effettuati entro il 16-3-2021 in una soluzione o in 4 rate a decorrere dal 16-3- 2021.

Ammortizzatori sociali per i lavoratori recentemente assunti (Art. 12)
Gli ammortizzatori sociali di cui all’articolo 12 del DL 137-2020 sono riconosciuti a tutti i lavoratori in forza al 9- 11-2020.

Congedo straordinario per Covid (Art. 13)
Nelle c.d. aree rosse, nelle quali è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, é riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole – ove siano lavoratori dipendenti, e nelle sole ipotesi in cui la loro prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile – la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica. Per tali periodi di congedo è riconosciuta un’indennità del 50% da parte di Inps.

Con l’occasione, ricordiamo che lo studio riceve solo su appuntamento.

Siamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo i nostri migliori saluti.

 

Foto di Cátia Matos: https://www.pexels.com/it-it/foto/donna-che-indossa-la-camicetta-con-maniche-ad-aletta-scollo-tondo-nero-che-mangia-sulla-caffetteria-con-disposizioni-della-tavola-bianca-984888/

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