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Emergenza Coronavirus | Decreto Agosto

Di seguito riepiloghiamo i principali interventi normativi riguardanti il mondo del lavoro, introdotti dal decreto di metà agosto.

Nuovi ammortizzatori sociali (art. 1)
Possono essere richiesti nuovi periodi di integrazione salariale (Cig, Fis, Cigd, Fsba) – tra il 13 luglio e il 31 dicembre) – per un periodo massimo di 18 settimane, divise in due tranches da 9 settimane. Gli ammortizzatori sociali autorizzati in base ai precedenti decreti e collocati dopo il 12 luglio sono imputati alle prime 9 settimane stabilite dal nuovo decreto.
Delle nuove 18 settimane, per le seconde 9 settimane sarà chiesto un contributo aggiuntivo
• Pari al 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se il fatturato del primo semestre 2020 è inferiore a quello del 2019 per una percentuale minore del 20%.
• Pari al 18% se tra i suddetti semestri non c’è stata riduzione
• Non sarà richiesto contributo aggiuntivo per riduzioni superiori al 20%.
Per attestare quanto sopra occorrerà produrre un’autocertificazione.
Le domande vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello di inizio dell’ammortizzatore. In fase di prima applicazione la scadenza è il 30-9.
I modelli per il pagamento diretto vanno presentati entro la fine del mese successivo a quello di avvio dell’ammortizzatore; se posteriore entro 30 giorni dal provvedimento di autorizzazione. In fase di prima applicazione il termine sarà il 13-9.
I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020, sono differiti al 30 settembre 2020.

Esonero contributivo per chi non chiede l’ammortizzatore sociale (art. 3)
Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al paragrafo precedente e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto integrazione salariale in periodi successivi al 12 luglio 2020. L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)
I datori di lavoro – esclusi gli agricoli – che fino al 31 dicembre 2020 assumono lavoratori a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti e i domestici) o trasformano rapporti a tempo determinato in indeterminato usufruiranno di un esonero totale del versamento dei contributi previdenziali per un massimo di sei mesi, con un limite di 8.060 Euro. Tra datore di lavoro e lavoratore non deve esserci stato alcun rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti.

Contratti a termine (art. 8)
Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando una durata complessiva massima di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo di 12 mesi al massimo e per una sola volta i contratti a tempo determinato anche in assenza delle causali di cui al D. Lgs. 81-2015.
È abolita la proroga automatica dei contratti a termine stabilita con il Dl 34-2020.

Divieto di licenziamenti (art. 14)
Viene prorogato il divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, fatte salve alcune ipotesi per le quali si attendono chiarimenti.

Rateizzazione dei versamenti sospesi (art. 97)
I versamenti sospesi dagli articoli 126 e 127 del DL 34-2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Proroga riscossione coattiva (art. 99)
I versamenti delle cartelle di pagamento e i pignoramenti dell’Agenzia di Riscossione sono sospesi fino al 15 ottobre.

Raddoppio limite welfare anno 2020 (art. 112)
Per l’anno d’imposta 2020 sarà pari a 516,46 Euro l’importo dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori che non concorre alla formazione del reddito (per esempio i buoni spesa o i buoni benzina).

 

Foto di cottonbro studio: https://www.pexels.com/it-it/foto/persone-donna-arte-dipingendo-3957987/

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