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Detassazione 2016

In seguito alla Pubblicazione in Gazzetta – in data 14 maggio – del decreto del Ministero del Lavoro
e dell’Economia del 25 marzo 2016 è applicabile la tassazione agevolata reintrodotta dalla Legge
di Stabilità 2016, sui premi di produttività.
Ricordiamo che la tassazione agevolata concede un vantaggio fiscale solo per il dipendente,
lasciando inalterato il costo aziendale delle somme erogate.
Il decreto disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza e innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali dovranno legare la corresponsione
di premi di risultato di ammontare variabile e i criteri di individuazione delle somme erogate sotto
forma di partecipazione agli utili dell’impresa, soggetti ad imposta sostitutiva del 10%, in luogo
dell’ordinaria aliquota Irpef e delle relative addizionali.

 

 

Erogazioni detassabili
È possibile usufruire della detassazione per:
 i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di
produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
 le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Restano, pertanto, esclusi dalla definizione data tutti quegli emolumenti, non qualificabili come
premi di risultato, che negli anni passati avevano beneficato della detassazione (straordinari,
maggiorazioni e indennità varie).
L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative
addizionali regionali e comunali in misura pari al 10%.
Tuttavia è previsto che la tassazione agevolata non venga applicata, qualora sia il lavoratore
stesso a richiederlo, per iscritto.
Lavoratori ammessi all’agevolazione
I beneficiari dell’agevolazione fiscale sono I lavoratori con un reddito da lavoro dipendente
percepito nel precedente periodo d’imposta non superiore a 50.000 Euro (comprensivo di
eventuali somme premiali detassate).
Per l’accesso al beneficio, come avveniva in passato, è necessario che le somme agevolate
siano corrisposte in esecuzione di un contratto collettivo di secondo livello.
In particolare, è previsto che la regolamentazione sia prevista dai contratti collettivi aziendali o
territoriali di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015, ossia:
 i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla
rappresentanza sindacale unitaria.
 i contratti territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale (in tal caso l’azienda dovrà recepire tali accordi
territoriali).
Per ciò che riguarda i criteri di misurazione, il decreto in primis stabilisce che spetta alla
contrattazione collettiva di secondo livello definire criteri di misurazione e verifica degli incrementi
di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione cui è collegata l’erogazione dei premi,
quindi traccia una esemplificazione, stabilendo che detti criteri, da definirsi con riferimento ad un
periodo congruo stabilito dall’accordo di secondo livello, possono consistere: nell’aumento della
produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei
processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al
lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del lavoro subordinato.
Deposito alla Direzione Territoriale del Lavoro
L’applicazione della detassazione è subordinata al deposito del contratto collettivo aziendale o
territoriale da effettuarsi entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione, insieme alla dichiarazione di
conformità dello stesso alle disposizioni del Decreto 25 marzo 2016, redatta in conformità allo
specifico modello, reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.
Per i contratti già stipulati e conformi alla nuova disciplina sarà possibile fruire dei trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro
Il limite delle somme assoggettate a tassazione agevolata è di 2.000 Euro lordi, con possibilità di
elevare il suddetto limite fino a 2.500 Euro, qualora il datore di lavoro coinvolga pariteticamente i
lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Più dettagliatamente l’incremento del limite a 2.500 Euro lordi viene riconosciuto qualora i contratti
collettivi di secondo livello prevedano “… strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei
lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo
esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e
lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e
che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire
e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività
svolte e i risultati raggiunti”.
Welfare aziendale
Un nuovo intervento normativo consente, inoltre, l’erogazione da parte del datore di lavoro di beni,
prestazioni, opere e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del Testo Unico Imposte sul
Reddito. Tali erogazioni sono considerate totalmente esenti sia da tassazione, sia da
contribuzione.
Si tratta delle prestazioni di c.d. Welfare aziendale, per esempio servizi di educazione e istruzione ai
familiari, asili nido, assistenza per anziani e familiari non autosufficienti… Tale erogazione sarà
possibile anche mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti
un valore nominale. Il decreto interministeriale precisa che tali documenti debbono essere
nominativi, non possono essere utilizzati da persone diverse dal titolare del diritto, non possono
essere monetizzati o ceduti a terzi, devono dare diritto a una sola prestazione, opera, servizio o
bene, per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del beneficiario.
Siamo a disposizione per ogni chiarimento e attendiamo un Vostro cenno sull’eventuale
intenzione di procedere alla detassazione.

Foto di John Guccione www.advergroup.com: https://www.pexels.com/it-it/foto/100-banconote-in-dollari-usa-3483098/

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