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Dati inerenti i contratti di Somministrazione

Circolare n° 3-2015 del 20 gennaio 2015

Come ogni anno (si veda la nostra Circolare 2-2013) entro il 31 gennaio i datori di lavoro che abbiano usufruito dell’apporto lavorativo di personale somministrato devono comunicare alle Rsu/Rsa – dove presenti – o alle categorie delle organizzazioni sindacali i dati inerenti alla somministrazione per l’anno 2014.

La comunicazione, disciplinata dall’articolo 24, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 276/2003, è obbligatoria e l’inosservanza di tale disposizione porta all’applicazione di sanzioni.
Come chiarito dal ministero del Lavoro, con la nota del 3 luglio 2012, 37/12187, nell’ipotesi di mancato, tardivo o non corretto assolvimento dell’obbligo, si applica la sanzione pecuniaria di importo variabile fra 250 e 1.250 euro.

La responsabilità della violazione ricade esclusivamente sull’utilizzatore dei lavoratori somministrati.
Ricordiamo che sempre in caso di utilizzo di lavoratori somministrati, bisogna effettuare agli stessi destinatari anche una comunicazione preventiva (prima della stipula del contratto di somministrazione) del numero e dei motivi di ricorso alla somministrazione. Solo se ricorrono motivate ragioni d’urgenza, la comunicazione può essere effettuata entro i cinque giorni successivi.

Rammentiamo, infine, che gli stessi lavoratori devono essere anche indicati sul Libro Unico del Lavoro (Lul).

Siamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo i nostri migliori saluti.

 

Foto di Pixabay: https://www.pexels.com/it-it/foto/documento-che-firma-la-persona-48148/

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