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D.LGS. 80/2015 E 81/2015 ATTUATIVI DEL JOBS ACT

I decreti in oggetto dettano novità in materia di:

Collaborazione Coordinata e Continuativa

Associazione in Partecipazione

Tempo determinato

Variazione delle mansioni

Voucher

Permessi per maternità e paternità

Di seguito analizzeremo riassuntivamente le informazioni di maggior rilievo per ogni argomento.

 

Collaborazione Coordinata e Continuativa 

Il Decreto Legislativo 81/2015, che regolamenta la Disciplina organica dei contratti di lavoro e prevede una revisione della normativa in tema di mansioni, è  entrato in vigore il 25 giugno 2015 e interviene, fra l’altro, in materia di collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto.

A decorrere dal 25 giugno 2015, per effetto dell’abrogazione del lavoro a progetto, operata dall’art. 52 del decreto richiamato, non è più possibile stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Permangono i soli contratti in essere al 25 giugno e fino alla loro naturale scadenza.

Dal 1° gennaio 2016 entra in vigore la nuova presunzione di subordinazione, che riguarderà I contratti che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.

Dal 1° gennaio sarà, inoltre, possibile accedere alla stabilizzazione dei rapporti di collaborazione con contestuale sanatoria.

Per espressa previsione legislativa, rimangono escluse dalla riconduzione alla subordinazione alcune fattispecie:

le collaborazioni sottoscritte sulla base di accordi collettivi nazionali, stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per particolari esigenze produttive/organizzative del settore;

le collaborazioni nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione in appositi albi professionali;

le collaborazioni di amministratori, sindaci, revisori e figure affini, per le attività rese in veste di componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società nonché di partecipanti a collegi e commissioni;

le prestazioni a fini istituzionali per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Va evidenziato che le parti (committente e collaboratore) possono richiedere alle commissioni appositamente preposte la certificazione del contratto con riferimento all’assenza dei requisiti della subordinazione in precedenza indicati.

 

La stabilizzazione dei lavoratori a progetto e delle partite Iva

Dal 1° gennaio 2016, come sopra accennato, è concessa ai committenti/datori di lavoro la possibilità di accedere ad una sanatoria attraverso la stabilizzazione (si intende per tale un’assunzione a tempo indeterminato) dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto o con partita Iva.

L’accesso alla sanatoria determina l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.

In pratica, la stabilizzazione dei soggetti che siano parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita Iva avviene attraverso la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’estinzione degli illeciti è subordinata alle seguenti condizioni:

a) i lavoratori interessati alle assunzioni devono sottoscrivere, con riguardo a tutte le possibili pretese sulla qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del D. Lgs. n. 276/2003;

b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non devono recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

 

Associazione in partecipazione

I contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, sin dalla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno) non potranno più essere stipulati.

Tuttavia, sono fatti salvi fino alla data della loro scadenza, i contratti di associazione in partecipazione in atto al 25 giugno 2015, anche se relativi all’apporto di solo lavoro da parte dell’associato.

 

Tempo determinato – Superamento dei limiti numerici

In riferimento alla sanzione legata al superamento dei limiti numerici posti alla stipula di contratti a tempo determinato, viene esplicitata l’esclusione della sanzione della trasformazione in rapporti a tempo indeterminato se conclusi in violazione di tali limiti. Resta ferma, ovviamente, la sanzione di tipo amministrativo.

Si prevede, inoltre, che il limite percentuale non si applica in caso di contratti conclusi con lavoratori di età superiore a 50 anni.

 

Art. 2103 C.C. – Variazione delle mansioni

È stato riformulato l’art. 2103 del Codice Civile riguardante le mansioni del lavoratore.

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

Va osservato che è stato eliminato il riferimento alle mansioni equivalenti. Quindi l’unico limite qui posto al cambiamento delle mansioni è rappresentato dalla necessità che le nuove mansioni rientrino nel medesimo livello di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e nella stessa categoria legale (dirigenti, quadri, impiegati ed operai).

L’assegnazione al lavoratore di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore è possibile al verificarsi della duplice condizione:

1. che le mansioni rientrino nella medesima categoria (operaio, impiegato, quadro o dirigente);

2. che ci si trovi nell’ipotesi di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste dai contratti collettivi di qualsiasi livello, anche aziendale, purchè rientranti nella medesima categoria legale.

Va osservato che, per le ipotesi, legale o contrattuale, di adibizione a mansioni relative a un livello di inquadramento inferiore, il legislatore prevede ulteriori vincoli:

il mutamento di mansione è comunicato per iscritto, a pena di nullità;

il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi che siano collegati a particolari modalità di svolgimento alla prestazione lavorativa resa fino a quel momento (ad esempio le indennità di disagio).

E’ prevista, infine, la possibilità, per specifiche situazioni e rispettando determinate procedure, di stipulare accordi individuali che prevedano la modifica delle mansioni, della categoria, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione.

Le situazioni che lo consentono sono:

interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione: per esempio al fine di evitare il proprio licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del posto di lavoro;

acquisizione di una diversa professionalità;

miglioramento delle condizioni di vita: per esempio laddove il dipendente chieda di avvicinarsi alla propria residenza.

L’accordo può essere sottoscritto solamente in una delle sedi di cui all’articolo 2103, comma 4 e cioè in sede sindacale o presso la Direzione territoriale del lavoro, oppure anche davanti alle commissioni di certificazione. Durante la procedura, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato o da un professionista abilitato, che la norma individua in un avvocato o un consulente del lavoro.

 

Voucher

Viene aumentato a 7.000 Euro il compenso annuo che il singolo percettore può ottenere dalla totalità dei committenti, fermo restando il limite di Euro 2.000 per singolo committente.

Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 Euro di compenso per anno civile da percettori di prestazioni integrative del

salario o di sostegno al reddito.

Cogliamo l’occasione per comunicare che l’Inps ha terminato la disponibilità dei voucher cartacei che, con quasi assoluta certezza, per il futuro potranno essere acquistati solo telematicamente.

Maternità, paternità e conciliazione vita-lavoro.

il Decreto Legislativo n. 80/2015 reca Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Il decreto introduce importanti modifiche alla disciplina di tutela e sostegno della maternità e della paternità, disposizioni per incentivare il ricorso al telelavoro e altre novità.

Di seguito proponiamo una sintesi delle principali novità introdotte.

 

Argomento

Riferimento

Novità introdotta

Maternità

obbligatoria

Artt. 2 e 4

I giorni di congedo non goduti prima del parto (per parto prematuro) si aggiungono al periodo di congedo post partum, anche quando il totale complessivo supera i cinque mesi.

In caso di ricovero del neonato, la madre, che possa documentare le proprie condizioni favorevoli di salute, può scegliere di godere del congedo, in tutto o in parte, dopo la data di dimissione del bambino. La previsione è estesa ai casi di adozione e affidamento.

Congedo parentale

trattamento

economico

Art. 9

L’indennità prevista durante il congedo parentale viene erogata:

fino al sesto anno di vita del bambino (prima era prevista fino al terzo anno);

fino all’ottavo anno di vita del bambino, in caso di reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Ago.

Congedo parentale

in caso di adozione

e affidamento

Art. 10

E’ stata prolungata la possibilità di fruire del congedo parentale, dall’ottavo anno al dodicesimo anno dall’ingresso del minore in famiglia, fermi restando i limiti di durata. E’ stata estesa, fino ai 6 anni di vita del bambino (prima erano previsti 3 anni), la possibilità di fruire dell’indennità.

Divieto lavoro

notturno

Art. 11

E’ stato esteso alla madre (o in alternativa al padre) adottiva o affidataria di un minore nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia di quest’ultimo e comunque fino all’età di 12 anni, il non obbligo a prestare lavoro notturno.

Dimissioni

Art. 12

In caso di dimissioni rassegnate in gravidanza ed entro il primo anno di vita del bambino:

la lavoratrice ha diritto alle indennità previste dalla legge in caso di licenziamento

entrambi i genitori non sono tenuti al preavviso.

Telelavoro

Art. 23

Ai datori di lavoro che ricorrono all’istituto del telelavoro per agevolare la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei propri dipendenti genitori spetta il beneficio dell’esclusione dei lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti

 

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Come sempre, ci manteniamo a disposizione per ogni necessario chiarimento e cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.

 

Foto di Pixabay: https://www.pexels.com/it-it/foto/3-silhouette-di-uomo-sotto-il-cielo-bianco-38293/

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