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Circolare 3-2024 | Esonero contributivo per le lavoratrici madri

Caratteristiche della lavoratrice
L’esonero è destinato alle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.
In via sperimentale, l’esonero spetta anche in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.
Il requisito si intende soddisfatto nel momento della nascita del terzo figlio (o successivo) per il periodo 2024 – 2026, mentre in via sperimentale per il solo 2024 al momento della nascita del secondo figlio.
L’esonero è applicabile anche in situazione di figli in adozione o affidamento.

Rapporti di lavoro agevolabili
La lavoratrice, per ottenere l’applicazione dell’incentivo, deve avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia già instaurato, sia in via di instaurazione nel periodo suddetto.
Rientrano tra i rapporti oggetto di agevolazione anche il contratto part-time, pur sempre a tempo indeterminato, e il contratto di apprendistato.
Il rapporto di lavoro oggetto di incentivo può essere stipulato con datori di lavoro privati e pubblici ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Caratteristiche dell’esonero
La misura si sostanzia in un esonero del 100% dei contributi IVS a carico delle lavoratrici nel limite annuo di 3.000,00 € (riparametrato a mese con valore massimo pari a 250,00 €) e senza decurtazione dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per i quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
Resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.
L’esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026; l’esonero sperimentale 2024 cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

Coordinamento con altre agevolazioni
L’esonero è compatibile con altri incentivi ed agevolazioni laddove riconosciuti nei confronti dei datori di lavoro.
Rispetto all’esonero IVS, previsto dalla recente Legge di Bilancio per tutti i lavoratori aventi determinate condizioni reddituali, viene invece confermato il rapporto di alternatività, con prevalenza dell’esonero a favore delle lavoratrici madri, in ipotesi di contestuale sussistenza dei requisiti di accesso ad entrambe le misure.

Adempimenti delle lavoratrici
Le lavoratrici che hanno diritto all’esonero devono comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di fruire della misura in oggetto.
Inoltre sarà necessario comunicare i codici fiscali dei figli, direttamente nei confronti del datore di lavoro, oppure avvalendosi di un apposito applicativo che sarà a breve messo a disposizione dall’Inps.

Adempimenti del datore di lavoro
I datori di lavoro devono indicare nella denuncia Uniemens di febbraio 2024 gli specifici elementi richiesti dall’INPS. Il recupero degli arretrati, per i mesi di gennaio e febbraio 2024, può essere effettuato unicamente nei flussi Uniemens dei mesi di marzo, aprile, o maggio 2024.

 

Foto di Brett Sayles: https://www.pexels.com/it-it/foto/donna-che-trasportano-ragazza-mentre-mostra-il-sorriso-1445704/

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