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Circolare 3-2023 | Legge di Bilancio

Di seguito si riassumono le principali novità sulle misure introdotte dalla c.d. legge di bilancio 2023 (Legge n. 197 del 2022), entrata in vigore il 1° gennaio 2023, con particolare riguardo alle misure fiscali e alle misure sul lavoro, sulla famiglia e sulle politiche sociali.

Imposta sostitutiva sui premi di produttività (c.d. detassazione)
È prevista una riduzione del 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività 2023, premi derivanti da accordi siglati con le sigle sindacali e aventi le caratteristiche previste dalla legge per la detassazione.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
È stata stabilita una proroga dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, previsto per il 2022, per i periodi di paga dall’1.01.2023 al 31.12.2023 nella misura del 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 3% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Pensione anticipata flessibile (Quota 103)
Il raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni darà diritto a una pensione anticipata, non cumulabile fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Il diritto conseguito entro il 31.12.2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che:
– maturano i requisiti previsti entro il 31.12.2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dall’1.04.2023, se dipendenti privati, e dall’1.08.2023, se dipendenti pubblici;
– maturano i requisiti previsti dall’1.01.2023, conseguono il diritto trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se dipendenti privati, e trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data dell’1.08.2023, se dipendenti pubblici.

Opzione donna
La così detta Opzione donna sarà estesa alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31.12.2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
a) assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
c) siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Esonero contributivo per assunzioni di beneficiari reddito di cittadinanza
È previsto un esonero contributivo del 100%, per un periodo massimo di 12 mesi, dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail) nel caso di assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza.
Rientrano nella previsione le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dall’1.01.2023 al 31.12.2023 mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’efficacia delle disposizioni è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.

Esonero contributivo per assunzioni di giovani e personale femminile
Al fine di favorire l’occupazione giovanile, troverà nuovamente applicazione l’esonero contributivo totale, già previsto nel 2020, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dall’1.01.2023 al 31.12.2023 di giovani che non hanno compiuto il 36° anno di età e che non hanno mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo totale verrà inoltre riconosciuto, con lo scopo di promuovere le assunzioni di personale femminile, alle nuove assunzioni di donne lavoratrici di qualsiasi età, residenti in regioni svantaggiate e prive di un impiego contribuito da almeno 24 mesi, effettuate dall’1.01.2023 al 31.12.2023.
Per tali assunzioni, il limite massimo di importo è elevato a 8.000 euro e l’efficacia delle disposizioni è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.

Lavoro agile per lavoratori fragili
Sarà garantito fino al 31.03.2023 ai lavoratori fragili lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Voucher di lavoro dipendente occasionale
È stato innalzato a 10.000 euro nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.
La disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di cui al codice ATECO 93.29.1.
Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale si applica agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato superiore a 10 ed è venuta meno la deroga prevista per aziende alberghiere e turistiche, nonché quella relativa al settore agricolo.

 

Foto di Pavel Danilyuk: https://www.pexels.com/it-it/foto/uomo-persona-scrivania-notebook-8112111/

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