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Circolare 2-2022 | La Legge di Bilancio 2022

La legge di Bilancio 2022, recentemente approvata, contiene numerose disposizioni in tema di lavoro, ammortizzatori sociali e previdenza. Si elencano, di seguito, le principali novità, specificando che si attendono le necessarie circolari esplicative.


Ammortizzatori sociali
Viene riordinato il sistema degli ammortizzatori sociali. Tra le novità:
– l’estensione, dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori a domicilio e a tutti i tipi di apprendistato (comma 192);
– l’anzianità minima di servizio per usufruire degli ammortizzatori sarà di 30 giorni (finora erano richiesti 90 giorni) (comma 191);
– prevista l’inclusione nel computo dei dipendenti – ai fini della determinazione delle soglie dimensionali – dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio e degli apprendisti (comma 193);
– introdotto un unico massimale di trattamento d’integrazione, pari a 1.199,72 euro (comma 194);
– viene previsto che, nel caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell’INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, il datore di lavoro è obbligato a trasmettere tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione (comma 196);
– il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi o svolga lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro (comma 197);
– previsto l’obbligo per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione (comma 202);
– ridotto il contributo addizionale a carico delle aziende che ricorrono alla cassa a partire dal 2025 e che non vi abbiano fatto ricorso per almeno 2 anni.

Sgravi contributivi per assunzioni
Viene istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti da imprese in crisi (concetto per il quale si attendono maggiori chiarimenti), a prescindere dalla loro età anagrafica.
In particolare, il comma 119 estende l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 10, della legge n. 178/2020 ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età, provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Riduzione dei contributi a carico dei lavoratori
Previsto, per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente – con esclusione dei rapporti di lavoro domestico – uno sconto di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi a carico del lavoratore. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su tredici mensilità, non ecceda Euro 2.692 mensili.

Decontribuzione per le lavoratrici madri
Per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato è riconosciuto, per l’anno 2022, uno sconto del 50% dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico a decorrere del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno (comma 137).

Assunzione lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale
Ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale (ex art. 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015) sarà concesso un contributo mensile per un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell’ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.
Il contributo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto, nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi (comma 243 e seguenti).
Il licenziamento del lavoratore assunto, nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Sgravio contributivo apprendisti di primo livello
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale), stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta, per i primi 3 anni di contratto (comma 645).

Congedo di paternità
Viene reso strutturale il congedo di paternità della durata di 10 giorni, come previsto per il 2021.
Inoltre, viene disposto che, dal 2022, il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima (comma 134).

NASpI
Viene eliminato il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi richiesto ai fini del riconoscimento dell’indennità.
La NASpI si ridurrà del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (non più dal terzo). Tale riduzione decorrerà dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il 50° anno di età alla data di presentazione della domanda.

Tirocinio
Il tirocinio viene definito come “un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare”. Il governo e le regioni concluderanno un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini extracurriculari, al fine di contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
Sono previste sanzioni in caso di mancata corresponsione di un’indennità: si va da un minimo di 1.000 euro a 6.000.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.

Novità in ambito previdenziale
Si introduce, per il 2022, la cosiddetta Quota 102, con un minimo di 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva (commi 87 e 88).
Viene modificata la disciplina dell’Ape sociale, confermata per il 2022 (commi 91 e 93).
Prorogata Opzione Donna per l’anno 2022 nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni (dipendenti) e a 59 anni (autonome) (comma 94).

Cogliamo l’occasione per porgere i nostri saluti e rinnovare i migliori auguri di buon anno!

 

 

Foto di Nataliya Vaitkevich da Pexels

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