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Ccnl Artigiani Metalmeccanici, Orefici, Odontotecnici | Rinnovo

È stato recentemente firmato l’accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle aziende artigiane del settore metalmeccanico. Daremo applicazione per quello che ci compete e siamo a disposizione per ogni chiarimento.

Incrementi retributivi
Le Parti hanno convenuto i seguenti incrementi retributivi

 

Livelli 01/05/2018 01/09/2018
Quadro € 1.721,32 + €70 (indennità di funzione) € 1.747,39 + €70 (indennità di funzione)
1 € 1.721,32 € 1.747,39
2 € 1.601,62 € 1.625,88
2B € 1.512,32 € 1.535,23
3 € 1.454,22 € 1.476,25
4 € 1.370,65 € 1.391,41
5 € 1.320,12 € 1.340,12
6 € 1.258,86 € 1.277,93

 

Una tantum
Le Parti hanno previsto la corresponsione di un importo forfettario una tantum di € 299.
Tale importo, suddivisibile in quote mensili o frazioni (in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato 1-1-2015/30-4-2018), verrà erogato in 2 soluzioni:
• € 150,00 con la retribuzione di giugno 2018;
• € 149,00 con la retribuzione di ottobre 2018.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 24 aprile 2018, l’una tantum sarà erogato nella misura del 70% con le medesime decorrenze.
Detto importo, inoltre, sarà ridotto proporzionalmente per i casi di assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

Indennità di trasferta e reperibilità
Dal 1° settembre 2018 l’indennità di trasferta viene elevata ad € 35,00.
Dal 1° settembre 2018 l’indennità di reperibilità viene così stabilita:
• € 13,00 per reperibilità 24 ore;
• € 7,00 per reperibilità 16 ore.

Diritto alle prestazioni della bilateralità
I contributi mensili a carico dell’impresa, sono i seguenti:
• € 23,07 (Sanarti + Elba + Wila)
• Una somma pari allo 0,45% della retribuzione mensile a carico dei datori di lavoro + 0,15% a carico dei lavoratori.
La contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.

Assistenza sanitaria integrativa – SAN.ARTI
Possono iscriversi al Fondo SAN.ARTI anche i familiari dei dipendenti, i titolari di impresa, soci e collaboratori.

Malattia e infortunio
Aspettativa non retribuita per malattia/infortunio
Superato il periodo di conservazione del posto, il lavoratore può usufruire (previa richiesta scritta antecedente la scadenza del periodo di comporto) dell’aspettativa non retribuita per un periodo continuativo e non frazionabile fino ad un massimo di 12 mesi fino a comprovata guarigione clinica.
Tale periodo non sarà ritenuto utile ai fini della maturazione per tutti gli istituti.

Aspettativa non retribuita per documentate necessità personali e/o familiari
In ipotesi di documentate gravi necessità personali e/o familiari l’azienda può concedere, su richiesta scritta del dipendente e tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative dell’azienda, periodi di aspettativa non retribuita da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi non frazionabili.

Contratto a termine: Limiti quantitativi e intervalli temporali

L’assunzione con contratto a tempo determinato è consentita nei seguenti limiti:
• 3 lavoratori nelle imprese da 0 a 5 dipendenti;
• 4 lavoratori nelle imprese con più di 5 dipendenti;

Tali limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Sono esenti da limitazioni quantitative:
• i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto;
• i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività, ai sensi dell’art. 23, comma 2 lett. a) del D.lgs. 81/2015.
Sono previsti i seguenti periodi di intervallo tra un contratto a termine e l’altro:
• 5 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi;
• 10 giorni per i contratti a termine di durata superiore a 6 mesi.
Non sono previsti intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine per sostituire lavoratori con diritto alla conservazione del posto.

Ex festività
I permessi maturati nell’arco dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) potranno essere utilizzati entro il 30 aprile dell’anno successivo oppure, su richiesta del lavoratore, accantonati in banca ore secondo il normale valore orario ordinario.
Qualora ciò non avvenga saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza.

Flessibilità dell’orario di lavoro
In alternativa alla flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro, l’azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori, a regimi di flessibilità con compensazione di orario nei 12 mesi, tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro.
Tali regimi di orario non potranno essere inferiori a 35 ore settimanali e superiori a 45 ore settimanali. Le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti.

 

Foto di Tima Miroshnichenko: https://www.pexels.com/it-it/foto/uomo-persone-donna-creativo-6263153/

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