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Ccnl Artigiani Legno | Rinnovo

Con l’ipotesi di accordo 3 maggio 2022 le parti sociali hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti dalle imprese artigiane e piccole e medie imprese dell’area legno-lapidei. L’accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.

Una tantum
A copertura del periodo di carenza contrattuale ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 3 maggio 2022, verrà corrisposto un una tantum pari ad Euro 150, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
Sono previste 2 tranches:
– 75 Euro con la retribuzione di luglio 2022;
– 75 Euro con la retribuzione di ottobre 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 3 maggio 2022 l’una tantum sarà erogato nella misura del 70%.
L’importo forfetario sarà riproporzionato nei casi di assenza facoltativa post-partum, part-time etc.
L’una tantum è escluso dalla base di calcolo del t.f.r. e dagli altri istituti contrattuali.
Verrà riconosciuto anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Minimi tabellari
L’accordo stabilisce aumenti dei minimi tabellari, riferiti al livello D del settore legno, da riparametrare per gli altri livelli di inquadramento; prossimamente le parti elaboreranno le relative tabelle retributive:

– 45 Euro dal 1° maggio 2022;
– 30 Euro dal 1° settembre 2022;

Malattia
Previsto un prolungamento del periodo di comporto per lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate.
Per gli stessi lavoratori, nei casi di malattia superiore ai 180 giorni, l’indennità sostitutiva della retribuzione è elevata al 50%, per un periodo massimo di 90 giorni.

Congedi per la formazione continua
Ogni lavoratore ha diritto a 8 ore annue retribuite per la formazione continua, da usufruire entro il 31-12, per svolgere corsi di alfabetizzazione digitale erogati da Fondartigianato.

Lavoro a termine
Alla disciplina dell’istituto sono state apportate le seguenti modifiche.

Causali: fino al 30 settembre 2022 possono essere assunti lavoratori a tempo determinato per una durata massima di 24 mesi nelle seguenti ipotesi:
– punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o la specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
– incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
– esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
– esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

Stagionalità: oltre alle attività definite nel D.P.R. n. 1525/1963 sono stabilite nuove fattispecie di attività stagionali.

 

 

 

 

Foto di Ono Kosuki da Pexels

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