Con una recente nota ministeriale (prot. n. 2899 del 27 marzo 2024), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti chiarimenti in merito alla legittimità dell’anticipazione mensile del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in busta paga, prassi riscontrata in alcune realtà aziendali a seguito di verifiche ispettive.
Il quadro normativo di riferimento
Il TFR, disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile, rappresenta una somma accantonata dal datore di lavoro a favore del dipendente, da corrispondersi alla cessazione del rapporto di lavoro.
La medesima norma prevede la possibilità, in presenza di determinate condizioni (quali, ad esempio, spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa), di richiederne un’anticipazione parziale, che deve comunque essere formalmente motivata e autorizzata.
Conseguenze giuridiche e previdenziali
Il Ministero ha precisato che l’erogazione non giustificata del TFR in busta paga non può essere considerata un’anticipazione legittima, bensì una maggiorazione retributiva ordinaria, con tutte le conseguenze fiscali e contributive del caso.
In particolare:
- Le somme anticipate illegittimamente devono essere trattate come retribuzione imponibile, con relativo assoggettamento a contribuzione INPS e tassazione ordinaria.
- Il datore di lavoro, che eroga mensilmente il TFR in busta paga è tenuto, inoltre, a versare nuovamente il TFR al lavoratore al momento della cessazione del rapporto, poiché l’anticipazione non è riconosciuta come tale.
Il ruolo della vigilanza ispettiva
In presenza di questa prassi irregolare, gli organi ispettivi sono legittimati a intervenire, disponendo il ripristino degli accantonamenti e l’adozione di un formale provvedimento di disposizione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004.
Tale provvedimento impone al datore di lavoro di regolarizzare la propria condotta e rientrare nei binari della normativa vigente.
Come tutelarsi: l’importanza di una consulenza specializzata
Gestire correttamente il TFR, sia sotto il profilo retributivo che contributivo, è essenziale per evitare sanzioni e contenziosi, oltre che per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori.
Lo Studio Pinotti, grazie all’esperienza congiunta del Dott. Michele Pinotti (Consulente del Lavoro) e dell’Avv. Luca Pinotti (specializzato in diritto del lavoro), assiste quotidianamente le imprese nella corretta applicazione della normativa lavoristica, offrendo consulenze personalizzate e aggiornate alle più recenti interpretazioni ministeriali e giurisprudenziali.
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