Con l’accordo 24 gennaio 2025 le Parti hanno sciolto la riserva e stipulato il testo definitivo dell’accordo di rinnovo del c.c.n.l. per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo, con decorrenza 1° gennaio 2023 e scadenza 31 dicembre 2025. Le modifiche introdotte dal rinnovo decorrono dal 24 gennaio 2025. Ecco un riepilogo delle principali novità introdotte.
Minimi tabellari
Il livello 7 è stato soppresso dal 1° febbraio 2025 ed il personale inquadrato in questo livello viene riclassificato al livello 6.
Le differenze retributive da ottobre 2024 a gennaio 2025 verranno erogate nella busta paga di febbraio.
Trattamento economico progressivo
Dal 1° febbraio 2025, viene abrogata la disciplina sul trattamento economico progressivo. Di conseguenza:
- I lavoratori matureranno il 100% dei ratei di quattordicesima mensilità e dei ROL.
- Per il calcolo del primo scatto di anzianità farà fede la data di assunzione.
Salario accessorio
L’ importo per le funzioni di coordinamento viene incrementato a 50,00€ mensili per 14 mensilità.
Orario di lavoro
I lavoratori con obbligo di divisa o indumenti di servizio avranno 15 minuti retribuiti per la vestizione e svestizione, considerati parte dell’orario normale di lavoro.
Maternità
Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025, l’Ente integrerà il trattamento INPS fino al 100% della retribuzione nei 5 mesi di congedo obbligatorio. Il congedo di maternità verrà computato nell’anzianità di servizio e avrà effetto su ferie, permessi e tredicesima e quattordicesima.
Assistenza integrativa
Dal 1° gennaio 2026 il contributo a carico Ente è elevato ad 8,00€ mensili, per 14 mensilità, anche per i lavoratori part-time. Per le aziende inadempienti al versamento del contributo, è previsto un elemento distinto della retribuzione (E.d.r.) di 21,00€ mensili, corrisposto ai lavoratori per 14 mensilità.
Lavoro a tempo determinato
Durata
La durata massima dei contratti a termine è di 24 mesi.
Condizioni di proroga oltre i 24 mesi
Il prolungamento dei contratti a termine fino a 36 mesi è consentito solo se il datore di lavoro ha trasformato almeno il 30% dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato nell’anno precedente.
Sono escluse dal computo le assunzioni per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto, i lavoratori stagionali, i dimissionari e i licenziati per giusta causa.
Ipotesi ammesse
Possono essere stipulati contratti a termine fino a 36 mesi nei seguenti casi:
– sostituzione di lavoratori assenti (ferie, congedi, aspettative, permessi straordinari, ragioni di carattere giuridico);
– incrementi temporanei significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
– necessità temporanee conseguenti a servizi/attività di nuova istituzione;
– progetti specifici (progetti a termine finanziati da fondi specifici);
– programmi di formazione e ricerca;
– incarichi temporanei legati a esigenze straordinarie (emergenze sanitarie o bisogni transitori dell’utenza o connessi ad attività afferenti al campo di applicazione del c.c.n.l.);
– punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali.
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