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Rinnovo Ccnl UNEBA

Con l’accordo 24 gennaio 2025 le Parti hanno sciolto la riserva e stipulato il testo definitivo dell’accordo di rinnovo del c.c.n.l. per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo, con decorrenza 1° gennaio 2023 e scadenza 31 dicembre 2025. Le modifiche introdotte dal rinnovo decorrono dal 24 gennaio 2025. Ecco un riepilogo delle principali novità introdotte.

 

Minimi tabellari

Il livello 7 è stato soppresso dal 1° febbraio 2025 ed il personale inquadrato in questo livello viene riclassificato al livello 6.

Le differenze retributive da ottobre 2024 a gennaio 2025 verranno erogate nella busta paga di febbraio. 

 

Trattamento economico progressivo

Dal 1° febbraio 2025, viene abrogata la disciplina sul trattamento economico progressivo. Di conseguenza:

  • I lavoratori matureranno il 100% dei ratei di quattordicesima mensilità e dei ROL.
  • Per il calcolo del primo scatto di anzianità farà fede la data di assunzione.

 

Salario accessorio

L’ importo per le funzioni di coordinamento viene incrementato a 50,00€ mensili per 14 mensilità.

 

Orario di lavoro

I lavoratori con obbligo di divisa o indumenti di servizio avranno 15 minuti retribuiti per la vestizione e svestizione, considerati parte dell’orario normale di lavoro.

 

Maternità

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025, l’Ente integrerà il trattamento INPS fino al 100% della retribuzione nei 5 mesi di congedo obbligatorio. Il congedo di maternità verrà computato nell’anzianità di servizio e avrà effetto su ferie, permessi e tredicesima e quattordicesima.

 

Assistenza integrativa

Dal 1° gennaio 2026 il contributo a carico Ente è elevato ad 8,00€ mensili, per 14 mensilità, anche per i lavoratori part-time. Per le aziende inadempienti al versamento del contributo, è previsto un elemento distinto della retribuzione (E.d.r.) di 21,00€ mensili, corrisposto ai lavoratori per 14 mensilità.

 

Lavoro a tempo determinato

Durata

La durata massima dei contratti a termine è di 24 mesi.

 

Condizioni di proroga oltre i 24 mesi

Il prolungamento dei contratti a termine fino a 36 mesi è consentito solo se il datore di lavoro ha trasformato almeno il 30% dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato nell’anno precedente.

Sono escluse dal computo le assunzioni per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto, i lavoratori stagionali, i dimissionari e i licenziati per giusta causa.

 

Ipotesi ammesse

Possono essere stipulati contratti a termine fino a 36 mesi nei seguenti casi:
sostituzione di lavoratori assenti (ferie, congedi, aspettative, permessi straordinari, ragioni di carattere giuridico);
incrementi temporanei significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
– necessità temporanee conseguenti a servizi/attività di nuova istituzione;
progetti specifici (progetti a termine finanziati da fondi specifici);
– programmi di formazione e ricerca;
– incarichi temporanei legati a esigenze straordinarie (emergenze sanitarie o bisogni transitori dell’utenza o connessi ad attività afferenti al campo di applicazione del c.c.n.l.);
punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali.

 

Hai bisogno di chiarimenti sulle novità del CCNL UNEBA? Contatta il nostro studio per una consulenza personalizzata.

Foto di Matthias Zomer

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