Il settore delle scuole materne non statali si prepara ad affrontare importanti cambiamenti.
Il 7 luglio 2026 le Parti hanno sottoscritto il rinnovo del secondo biennio economico 2026-2027 del CCNL per i dipendenti delle scuole materne non statali FISM (Codice CNEL T271).
L’accordo introduce novità che interessano direttamente gli istituti scolastici, i datori di lavoro e il personale dipendente: dagli aumenti dei minimi retributivi al welfare contrattuale, passando per le modifiche alla disciplina dei contratti a termine.
Per le strutture interessate sarà quindi fondamentale verificare correttamente gli adempimenti e applicare le nuove disposizioni nei tempi previsti.
Aumenti retributivi: nuovi minimi tabellari dal 2026 e dal 2027
La principale novità economica riguarda l’incremento dei minimi tabellari:

Gli istituti dovranno quindi adeguare le retribuzioni dei dipendenti interessati a partire dalle decorrenze previste.
Welfare contrattuale: cambiano importi e modalità di utilizzo
L’accordo interviene anche sul welfare contrattuale, modificandone disciplina e importi.
Per gli anni 2026 e 2027, gli enti dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore pari a 100€ annui per ciascun lavoratore.
Gli strumenti di welfare dovranno essere messi a disposizione entro il 24 dicembre di ogni anno e potranno essere utilizzati entro il 24 dicembre dell’anno successivo.
Il beneficio spetta ai lavoratori:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi, nell’anno di riferimento.
Sono invece esclusi i lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita o non indennizzata nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre.
Per i lavoratori part-time il valore del welfare sarà riproporzionato in base all’orario di lavoro.
In caso di cessazione del rapporto (dimissioni o licenziamento) nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre, l’importo eventualmente spettante sarà riconosciuto in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore potrà inoltre scegliere di destinare tali somme al fondo di previdenza complementare Espero oppure al fondo di assistenza sanitaria integrativa, secondo le modalità previste dai rispettivi enti.
Assistenza sanitaria integrativa: nessun contributo aggiuntivo per i figli a carico
L’accordo chiarisce un aspetto importante relativo all’assistenza sanitaria integrativa.
Nel contributo previsto pari a € 7,042 mensili per 12 mensilità è già compresa anche la copertura sanitaria per i figli fiscalmente a carico di età inferiore ai 21 anni.
Pertanto, per tale copertura, non sarà dovuto alcun ulteriore contributo da parte dell’istituto.
Contratti a termine: nuove possibilità per docenti ed educatori non abilitati
Il rinnovo interviene anche sulla gestione dei rapporti a tempo determinato, introducendo una disciplina specifica per fronteggiare la carenza di personale qualificato.
Per i docenti non abilitati, dal 30 giugno 2026, sarà possibile superare il limite ordinario dei 36 mesi.
Il contratto potrà essere reiterato fino ad arrivare a un periodo massimo complessivo di:
84 mesi, considerando anche rinnovi e proroghe effettuati prima dell’entrata in vigore dell’accordo.
La possibilità è comunque collegata allo svolgimento delle procedure concorsuali che consentano il conseguimento del titolo necessario.
Cosa succede quando il lavoratore ottiene l’abilitazione?
L’accordo distingue due situazioni:
Abilitazione ottenuta dopo i primi 12 mesi di contratto
Il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato dalla data del conseguimento del titolo.
Abilitazione ottenuta entro i primi 12 mesi
Il contratto prosegue fino alla naturale scadenza prevista.
Successivamente potrà essere stipulato un nuovo contratto a tempo determinato, senza periodo di prova, per una durata massima complessiva di ulteriori 12 mesi.
Contratti a termine per coordinatori: durata massima fino a 60 mesi
Dal 30 giugno 2026 viene introdotta una disciplina specifica anche per i lavoratori assunti con funzioni di coordinatore appartenenti ai livelli:
- VII lettera A-B-C;
- VIII lettera A-B-C-D.
Per tali figure sarà possibile stipulare un contratto a tempo determinato con durata iniziale di 12 mesi, prorogabile fino a un massimo complessivo di 60 mesi.
Nel conteggio rientreranno anche eventuali rinnovi e proroghe effettuati prima dell’entrata in vigore dell’accordo.
Le aziende devono prepararsi per tempo
Il rinnovo del CCNL FISM introduce modifiche che incidono sia sulla gestione economica del personale sia sull’organizzazione dei rapporti di lavoro.
Per gli istituti scolastici sarà quindi necessario:
- aggiornare i trattamenti retributivi dal 1° settembre 2026;
- verificare la corretta gestione degli strumenti di welfare;
- controllare la posizione dei lavoratori aventi diritto;
- applicare correttamente le nuove regole sui contratti a termine;
- valutare gli effetti delle nuove disposizioni sulla programmazione del personale.
La corretta applicazione del contratto collettivo non è un semplice adempimento amministrativo: rappresenta una tutela concreta per l’istituto e per i lavoratori.
Lo Studio Pinotti monitora costantemente gli aggiornamenti normativi e contrattuali per supportare aziende ed enti nella gestione corretta del personale, riducendo il rischio di errori e contestazioni.