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Rinnovo CCNL Scuole FISM 2025: ecco tutte le novità

In data 28 maggio 2025, è stato ufficialmente sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile al personale delle scuole dell’infanzia non statali aderenti a FISM, con validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data del 28 maggio 2025 spetta un’indennità una tantum a copertura dei periodi:

1° settembre 2024 – 31 dicembre 2024;

1° gennaio 2025 – 31 maggio 2025.

L’importo è riconosciuto in due tranches (giugno e novembre 2025), in proporzione all’orario di lavoro individuale e ai mesi effettivamente lavorati, considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni. Tale somma incide sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

 

Nuovi minimi tabellari

Con decorrenza 1° giugno 2025 e 1° settembre 2025, sono previsti aumenti retributivi dei minimi tabellari.

 

Introduzione del salario di anzianità

Dal 1° settembre 2025 sarà riconosciuto un salario mensile di anzianità (per 13 mensilità), ai dipendenti che abbiano maturato almeno due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente:

– € 15,00 per i livelli 1, 2, 3 e 4

– € 20,00 per i livelli 5, 6, 7 e 8



Welfare contrattuale e assistenza sanitaria

Per gli anni 2024 e 2025 è previsto un pacchetto welfare annuale di:

€ 200, ridotti a € 165 per i dipendenti che già usufruiscono dell’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI).

Nel biennio 2026-2027, il valore si attesterà a € 100 annui, se ASI decorrerà dal 1° gennaio 2026.

A partire dal 1° settembre 2025, le scuole dovranno aderire a un fondo di assistenza sanitaria integrativa, garantito ai dipendenti con contratto:

– a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti);

– a tempo determinato con durata iniziale superiore a 3 mesi.

Il contributo, a carico dell’Istituto, è pari a € 7,00 mensili per 12 mensilità. È prevista la possibilità, per il dipendente, di estendere la copertura sanitaria ai familiari fiscalmente a carico o di attivare moduli aggiuntivi a proprie spese.

 

 

Inquadramento e mansioni

In caso di assegnazione a mansioni di livello superiore, tale inquadramento si considera definitivo qualora il periodo ecceda la durata di un anno scolastico (salvo sostituzione temporanea di personale assente con diritto alla conservazione del posto).

 

Lavoro a termine: novità contrattuali

Nuove causali

Oltre ai casi già previsti, sarà ammesso il ricorso al contratto a termine per:

  • Sostituzione di lavoratori assenti;

  • Progettazioni innovative, straordinarie e non prevedibili.

 


Limiti di durata e trasformazione del contratto

In assenza delle causali previste, un contratto di durata superiore a 12 mesi si trasforma in tempo indeterminato.

Il limite massimo complessivo per contratti a termine o in somministrazione è di 36 mesi. Superato questo limite, il contratto si trasforma automaticamente.

Alcune tipologie specifiche (es. assistenti educativi per disabilità o insegnanti di sostegno) possono essere assunte con contratti a termine fino a 60 mesi.


Limiti percentuali di utilizzo del contratto a termine

Il numero massimo di contratti a termine è pari al 30% degli occupati a tempo indeterminato o apprendisti, con esclusione per:

-nuove attività nei primi 12 mesi;

-sostituzioni;

-lavoratori over 50;

-docenti senza abilitazione (fino a 7 mesi);

-altri casi particolari specificati dal contratto.

Le aziende che superano tale limite dovranno rientrare nel parametro entro il 31 agosto 2027.

 


Attività stagionali: disciplina specifica

Le attività svolte nei mesi di giugno, luglio e agosto (centri estivi, grest, colonie, ludoteche ecc.) sono considerate stagionali.


Anche le attività ludico-ricreative durante le vacanze invernali seguono la stessa disciplina.

I lavoratori stagionali:

non sono soggetti ai limiti di durata dei contratti a termine

– possono essere riassunti anche senza causale

– hanno diritto a un periodo di prova di 6 giorni lavorativi

– possono beneficiare del diritto di precedenza (ex art. 24, D.Lgs. 81/2015)

– i docenti già in forza che si rendono disponibili per i centri estivi hanno priorità nell’assegnazione

 

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Foto di Pixabay

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