Il 22 novembre 2025 è stato firmato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle industrie metalmeccaniche private e delle aziende che operano nell’installazione di impianti.
Il nuovo accordo decorre dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore fino al 30 giugno 2028.
Il contratto introduce aggiornamenti economici e normativi di rilievo, con un focus su welfare aziendale, flessibilità organizzativa, gestione delle mansioni, malattia e lavoro a termine. Di seguito una sintesi strutturata delle principali novità.
Minimi tabellari
I nuovi importi dei minimi tabellari sono i seguenti:

Dal 2026 i lavoratori avranno accesso a nuovi strumenti di welfare aziendale per un valore massimo di 250 euro annui, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Solo per il 2026, il credito welfare sarà reso disponibile entro il mese di febbraio.
Quota associativa straordinaria
Ai lavoratori non iscritti al sindacato che non presenteranno il modulo di rifiuto entro il 15 maggio 2026, verrà trattenuta una quota straordinaria di 30 euro per ciascuno degli anni:
-
2026
-
2027
-
2028
La trattenuta avverrà sulla retribuzione del mese di giugno di ogni anno.
Mansioni
Il contratto rivede le condizioni per il passaggio di livello in caso di svolgimento di mansioni superiori.
Il diritto al livello superiore matura quando il lavoratore opera stabilmente su mansioni di livello superiore per:
-
60 giorni continuativi, oppure 120 giorni non consecutivi in un anno, o ancora 6 mesi non consecutivi in 3 anni;
-
4 mesi continuativi, o 9 mesi non consecutivi in 3 anni per l’acquisizione dei livelli B1, B2, B3 e A1.
Riduzione oraria annua
Sono previste nuove riduzioni annue per i lavoratori turnisti non impiegati nel settore siderurgico.
Dal 1° gennaio 2027
+4 ore annue di permesso retribuito per chi lavora su 18 o più turni settimanali, incluso il turno notturno.
Dal 1° gennaio 2028
Ulteriori +4 ore annue per chi lavora su 21 turni settimanali, incluso il turno notturno.
Modalità di utilizzo dei permessi
-
Fino a 7 permessi possono essere utilizzati collettivamente previo esame congiunto con la RSU.
-
I restanti permessi sono utilizzabili individualmente, con richiesta almeno 7 giorni prima.
-
Il limite massimo di assenze contemporanee è pari al 6% dei lavoratori del turno (11% in caso di deroghe con preavviso ridotto).
-
Permessi utilizzabili anche per lutti familiari, eventi morbosi dei familiari di primo grado o eventi imprevisti, nel limite di 3 volte l’anno.
Conto ore
I permessi non utilizzati confluiscono in un conto ore individuale con validità 24 mesi.
Alla scadenza, il residuo viene liquidato in busta paga.
Lavoro straordinario
Per le aziende con orario plurisettimanale resta fissato il limite massimo annuo di straordinari:
-
128 ore annue per aziende oltre 200 dipendenti;
-
136 ore annue per aziende fino a 200 dipendenti.
Flessibilità
Le aziende possono organizzare un orario plurisettimanale fino a un massimo di 96 ore annue (settimana lavorativa fino a 48 ore), in un arco temporale massimo di 12 mesi.
Quando si ricorre contemporaneamente a ore di straordinario non concordate con la RSU (“quote esenti”), la somma complessiva di ore per lavoratore non può superare:
-
136 ore annue (aziende fino a 200 dipendenti)
-
128 ore annue (aziende oltre 200 dipendenti)
Le maggiorazioni da applicare in caso di orario plurisettimanale per necessità improvvise sono elevate, rispettivamente al 20% dal lunedì al venerdì ed al 30% il sabato. Dalla 81ª ora, le maggiorazioni crescono di un ulteriore 8% omnicomprensivo.
Malattia
Permessi per malattie oncologiche o invalidanti
Ai lavoratori con malattie oncologiche o patologie invalidanti (invalidità ≥ 74%) spettano:
-
10 ore annue di permessi retribuiti per visite o cure frequenti
-
Stesso diritto per i genitori di figli minorenni nelle stesse condizioni
È possibile utilizzare tali permessi anche per coprire l’intera giornata di lavoro.
Congedo straordinario per gravi patologie
Previsto un periodo massimo di 24 mesi di congedo (continuativo o frazionato), durante il quale:
-
si conserva il posto di lavoro
-
non è prevista retribuzione
-
non è ammessa altra attività lavorativa
Al termine del congedo, accesso prioritario al lavoro agile se compatibile con la mansione.
Conservazione del posto oltre il comporto
Dal 2026 sono introdotti ulteriori giorni di conservazione del posto, con integrazione economica fino all’80% della retribuzione:
-
+30 giorni (anzianità fino a 3 anni)
-
+45 giorni (anzianità tra 3 e 6 anni)
-
+60 giorni (anzianità oltre 6 anni)
Formazione continua
Dal 2026 tutte le imprese devono versare 1,50 euro annui per ogni dipendente al fondo MetApprendo, entro aprile di ogni anno.
Sono inoltre previste 4 ore aggiuntive di formazione per chi rientra da lunghe assenze (maternità, paternità, malattia superiore a 6 mesi, violenza di genere, CIGS).
Permessi per malattia del figlio
Dal 2026 vengono introdotti 3 giorni annui di permesso retribuito all’80% per i genitori di figli fino a 4 anni.
Il lavoratore deve:
-
comunicare l’assenza entro 2 ore dall’inizio del turno
-
presentare certificazione entro 2 giorni
Il permesso non è cumulabile tra i genitori nella stessa giornata.
Aspettativa per lavoratori migranti
Nelle aziende con più di 150 dipendenti, i lavoratori migranti con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere, ogni tre anni, un periodo di aspettativa non frazionabile da 1 a 2 mesi per favorire il ricongiungimento familiare.
Lavoro a termine
Il contratto a termine può superare i 12 mesi (fino a 24 mesi complessivi) nei seguenti casi:
-
lavoratori con più di 50 anni
-
giovani under 35 con particolari condizioni sociali o di disoccupazione
-
lavoratori provenienti da CIGS o disoccupazione da almeno 6 mesi
-
attività legate a fiere, mostre o eventi temporanei
-
progetti a tempo determinato
-
commesse temporanee o prorogate per cause esterne
Questi casi sono ammessi anche per proroghe e rinnovi oltre i 12 mesi.
Stabilizzazione
Dal 1° gennaio 2027 l’utilizzo delle causali sopra indicate è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato del 20% dei lavoratori a termine cessati nell’anno precedente (esclusi i rapporti cessati per prova, dimissioni o giusta causa).
Malattia nei contratti a termine
Per i contratti fino a 36 mesi, in caso di malattia la conservazione del posto e il trattamento economico sono proporzionati all’anzianità maturata (fino a 3 anni).
Somministrazione: diritto alla stabilizzazione
Dal 2026, i lavoratori somministrati a tempo indeterminato che abbiano maturato più di 48 mesi di missione presso la stessa azienda, anche non consecutivi, hanno diritto all’assunzione stabile.
Non si considerano i periodi svolti fino al 31 dicembre 2025.
Conclusione
Il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria introduce un ampio ventaglio di misure che incidono su welfare, orari, permessi, malattia, contratti a termine e somministrazione.
Per le imprese del settore diventa essenziale aggiornare le procedure interne e la gestione delle risorse umane in ottica di piena conformità.
Se desideri una verifica personalizzata sull’applicazione del nuovo CCNL nella tua azienda o assistenza nell’aggiornamento dei contratti, il nostro Studio è a disposizione.
Prenota un appuntamento con il nostro team di consulenza del lavoro.