La Cassazione (ordinanza 8 luglio 2024 n.18547) ha confermato la reintegrazione del lavoratore licenziato ingiustamente, riconoscendo il carattere ritorsivo del licenziamento. Infatti, Nonostante il datore di lavoro avesse giustificato il licenziamento con una presunta crisi aziendale, la vera motivazione risiedeva nel rifiuto del lavoratore di accettare il passaggio ad un contratto part-time. La Corte ha ribadito che un licenziamento motivato da ragioni ritorsive è nullo e comporta la reintegrazione del dipendente, come previsto dal Decreto Legislativo n. 23 del 2015.
Foto di KATRIN BOLOVTSOVA: https://www.pexels.com/it-it/foto/persona-tavolo-sfocatura-interni-6077447/