Nel mondo del lavoro dirigenziale, la cessazione del rapporto di lavoro è una questione complessa, che richiede una conoscenza approfondita delle normative e dei contratti collettivi applicabili.
A differenza dei lavoratori subordinati, infatti, i dirigenti non godono delle stesse tutele previste per gli altri dipendenti. Ed è proprio qui che una consulenza del lavoro qualificata può fare la differenza tra una procedura corretta e un contenzioso oneroso.
Impugnazione del licenziamento: tempi e modalità
Il dirigente che ritiene ingiustificato o privo di giusta causa il licenziamento può impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, attraverso qualsiasi atto scritto che manifesti chiaramente la volontà di opporsi.
Tale impugnazione deve poi essere seguita, entro 180 giorni, dal deposito del ricorso giudiziale o dalla richiesta di tentativo di conciliazione.
Se la conciliazione non va a buon fine, il ricorso deve essere depositato in tribunale entro 60 giorni dal mancato accordo.
Un percorso rigido, con scadenze precise e perentorie, che rende fondamentale essere assistiti da professionisti esperti fin dalle prime fasi.
Cosa accade in caso di licenziamento illegittimo
In caso di illegittimità del licenziamento, al dirigente non si applicano le tutele “classiche” dei dipendenti, come le cosiddette tutele crescenti o la reintegrazione nel posto di lavoro.
L’unica eccezione è rappresentata dai casi di licenziamento nullo per motivi discriminatori o illeciti, nei quali è prevista la reintegrazione e il risarcimento del danno.
Tuttavia, è possibile che il contratto collettivo o quello individuale prevedano espressamente l’applicazione anche per i dirigenti della tutela reintegratoria (come stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 19554/2016).
Per questo motivo, ogni caso va valutato in modo personalizzato, analizzando contratto, CCNL e circostanze specifiche.
CCNL Industria e Terziario: arbitrato e indennità
Quando il rapporto è regolato dal CCNL Dirigenti Industria o dal CCNL Dirigenti Terziario, il dirigente può — in alternativa al ricorso giudiziale — rivolgersi a un Collegio arbitrale.
Entro 30 giorni dal licenziamento deve presentare ricorso alla propria associazione sindacale (Federmanager o Manageritalia), che trasmetterà la richiesta al Collegio.
Il Collegio tenta una conciliazione e, in caso negativo, emette un lodo arbitrale entro 60 giorni, riconoscendo al dirigente, se il licenziamento risulta illegittimo, un’indennità supplementare che varia in base all’anzianità aziendale:
A ciò si possono aggiungere ulteriori maggiorazioni legate all’età (fino a 6 mensilità aggiuntive), per i dirigenti tra i 50 anni e l’età pensionabile.
È importante sapere che l’indennità supplementare ha natura risarcitoria e non è soggetta a contribuzione.
L’importo viene calcolato sull’ultima retribuzione lorda, comprendendo eventuali quote variabili e ratei di TFR e mensilità aggiuntive.
L’indennità speciale e la rinuncia all’arbitrato
Nel caso in cui l’azienda risolva il rapporto di lavoro per motivazioni economiche o organizzative, è tenuta a erogare una indennità supplementare “speciale” pari al corrispettivo del preavviso maturato.
Tale importo cresce automaticamente con l’età del dirigente, fino a un massimo di 5 mensilità aggiuntive.
L’accettazione di tale indennità comporta tuttavia la rinuncia a ricorrere al Collegio arbitrale, motivo per cui è fondamentale valutare con attenzione — e con il supporto di un consulente — l’opportunità di accettare o impugnare il licenziamento.
Perché affidarsi allo Studio Pinotti
La gestione del licenziamento di un dirigente è una materia complessa, che richiede una valutazione legale e contrattuale integrata.
Lo Studio Pinotti, grazie all’esperienza combinata del Dott. Michele Pinotti, Consulente del Lavoro, e dell’Avv. Luca Pinotti, esperto in diritto giuslavoristico, offre un servizio completo di analisi, assistenza e difesa nelle controversie legate ai rapporti dirigenziali.
Un licenziamento gestito senza le dovute cautele può trasformarsi in un rischio economico e reputazionale sia per l’impresa sia per il dirigente.
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