Tel: +39 0362 242080 – Email: info@studiopinotti.com

Cerca
Close this search box.

Legge di Bilancio 2026 – Novità in materia di lavoro e previdenza

Elenchiamo, di seguito, le principali novità di inizio anno in materia di Lavoro.

1. Modifiche agli scaglioni IRPEF

Dal periodo d’imposta 2026 l’imposta lorda è determinata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

fino a 28.000 €: 23%;
oltre 28.000 e fino a 50.000 €: 33% (in luogo del precedente 35%);
– oltre 50.000 €: 43%.

Per i contribuenti con reddito complessivo (al netto dell’abitazione principale) superiore a 200.000 € è prevista una riduzione forfettaria di 440 € delle detrazioni relative a specifici oneri (detrazioni al 19% – escluse le spese sanitarie – liberalità ai partiti politici detraibili al 26%, premi assicurativi contro eventi calamitosi). In pratica, il beneficio del taglio della seconda aliquota viene sterilizzato in tale fascia di reddito.


2. Detassazione aumenti contrattuali (incrementi retributivi da rinnovi CCNL)

Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali (nazionali, territoriali o aziendali) sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo rinuncia scritta del lavoratore, a imposta sostitutiva IRPEF + addizionali pari al 5%.
Requisito reddituale: il regime agevolato è riconosciuto solo se il reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno 2025 non supera 33.000 €.
Si attendono chiarimenti sull’argomento.


3. Detassazione premi di risultato e partecipazione agli utili

Per i premi di produttività stipulati con le rappresentanze sindacali e depositati all’Ispettorato del Lavoro è stabilita un’aliquota IRPEF ridotta all’1%; il limite annuo agevolabile è stato innalzato a 5.000 € lordi.


4. Imposta sostitutiva su notturno, festivo e lavoro a turni

Per il solo periodo d’imposta 2026 è introdotta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 15% sulle seguenti voci:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Limite annuo: base imponibile agevolabile fino a 1.500 € complessivi.
Condizione reddituale: il reddito di lavoro dipendente 2025 non deve superare 40.000 €.
Il regime si applica salvo rinuncia scritta del lavoratore.


5. Lavoro notturno e straordinario festivo nel settore turistico‑alberghiero

I lavoratori occupati presso datori di lavoro del settore turistico, ricettivo e termale, nonché degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 beneficiano di una disciplina ad hoc (trattamento integrativo speciale collegato al lavoro notturno e straordinario festivo).
Per questi lavoratori l’agevolazione sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e turni del 15% di cui sopra non trova applicazione.
Riceveranno un trattamento pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per

  • lavoro notturno
  • lavoro straordinario nei giorni festivi

L’agevolazione si applica su esplicita richiesta del lavoratore, che non deve aver avuto nel 2025 reddito superiore a 40.000 €.


6. Modifiche ai buoni pasto

La soglia di esenzione da imposizione del buono pasto elettronico è elevata da 8 a 10 € per ciascuna giornata lavorata.
Rimangono invariate le soglie relative ai buoni pasto cartacei (4 €) e alla disciplina delle indennità sostitutive in casi particolari.


7. Liquidazione anticipata NASpI in due tranche

La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla liquidazione anticipata NASpI, prevista in caso di avvio di attività autonoma/imprenditoriale, prevedendo la possibilità di erogare l’anticipazione in due tranche (70% subito, 30% nel momento in cui il trattamento Naspi sarebbe terminato).

 

8. Modifiche alla previdenza complementare

La Legge di Bilancio 2026 introduce interventi mirati sulla previdenza complementare:

  • aumento del limite annuo di deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari da 5.164,57 € a 5.300 €;
  • dal 1° luglio regola del silenzio-assenso: per i nuovi assunti il Tfr sarà automaticamente destinato alla previdenza complementare, al fondo contrattuale, salva diversa scelta del dipendente da comunicarsi entro 60 giorni dall’assunzione;
  • da gennaio 2026 le aziende, aventi una media superiore ai 60 dipendenti nel 2025, dovranno versare al Fondo di Tesoreria Inps il Tfr che i lavoratori avevano deciso di lasciare in azienda. Non si fa più riferimento, quindi, a una situazione statica riferita al 2006 come in passato.

9. Esonero contributivo lavoratrici madri e bonus mamme

È introdotto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono madri lavoratrici (no lavoro domestico, no apprendiste):

  • beneficiarie: madri di almeno 3 figli minorenni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • misura dell’incentivo: esonero fino a 8.000 € annui di contribuzione a carico del datore;
  • durata: da 12 a 24 mesi, in funzione della tipologia di rapporto e delle caratteristiche del contratto.

Per tutto il 2026 viene introdotto un beneficio economico
temporaneo per:
• Lavoratrici dipendenti madri, escluse quelle del lavoro domestico
• Lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS o a casse previdenziali obbligatorie

Sono previste due misure distinte:

a) Madri di 2 figli
Se il secondo figlio non ha ancora compiuto 10 anni, l’INPS riconosce, su richiesta, un contributo mensile pari a 60 € (non imponibile fiscalmente) per ogni mese o frazione di mese di lavoro o attività autonoma svolta.
Il beneficio è concesso a condizione che il reddito complessivo della lavoratrice non superi 40.000 € annui.

b) Madri di 3 o più figli
Se l’ultimo figlio non ha ancora compiuto 18 anni, l’INPS riconosce, sempre su richiesta, lo stesso contributo di 60 € mensili, alle stesse condizioni.
Tuttavia, in questo caso, il contributo è limitato alle lavoratrici con contratto a tempo determinato. Continuerà ad essere operativa per le lavoratrici a tempo indeterminato la vecchia norma.


10. Incentivi alla trasformazione dei rapporti in part‑time

A decorrere dal 1° gennaio 2026 alla lavoratrice o al lavoratore,

• con almeno tre figli conviventi
• fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili

è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

Al datore di lavoro è riconosciuto:

  • per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto
  • l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail
  • nel limite massimo di importo pari a 3.000 € su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Inoltre, l’esonero:

  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato,
  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente,
  • è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (maxi-deduzione).


11. Contratto a termine per sostituzione maternità/paternità

È prevista la possibilità di prolungare il contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, stipulato per la sostituzione di una lavoratrice in congedo di maternità o parentale.
Il prolungamento del contratto è consentito per un ulteriore periodo di affiancamento alla lavoratrice rientrante dal congedo, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese di rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti da CCNL e entro il limite massimo del primo anno di età del bambino.


12. Congedi parentali e congedi per malattia dei figli

La Legge di Bilancio 2026 rafforza i congedi parentali e i congedi per malattia dei figli minori:
Il congedo parentale viene esteso fino ai 14 anni del figlio.
Ogni genitore ha diritto, per assistere un figlio dai 3 ai 14 anni, fino a 10 giorni lavorativi all’anno non retribuiti.


13. Trasferte intra-comunali

Nell’ambito delle misure in materia di lavoro e gestione del personale, la Legge di Bilancio 2026 interviene anche sul tema delle trasferte intra-comunali, per le quali viene eliminato il vincolo della documentazione proveniente dal vettore. I rimborsi delle spese di viaggio e trasporto non concorrono quindi alla formazione del reddito se le spese risultano comunque comprovate e documentate.

Ricordiamo che, per l’applicazione della maggior parte delle novità sopra elencate, si attendono chiarimenti e circolari applicative.

 

Hai dubbi sull’applicazione della normativa o vuoi verificare l’impatto concreto sulla tua azienda?
Il nostro Studio è a disposizione per supportarti con una consulenza personalizzata in materia di lavoro, inquadramenti contrattuali e gestione del personale. Contattaci.

 

 

Foto di deep Bhullar

Cerca

Articoli Recenti

Archivi