Con la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che anche le dimissioni presentate durante il periodo di prova da lavoratori e lavoratrici genitori devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro.
Un chiarimento importante, che rafforza le tutele previste dal Testo unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001).
Convalida delle dimissioni: cosa prevede la normativa
La nota ministeriale nasce da un quesito sull’obbligo di convalida delle dimissioni durante il periodo di prova, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001.
La norma stabilisce che devono essere convalidate:
• le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza;
• le dimissioni del lavoratore o della lavoratrice nei primi tre anni di vita del figlio.
In questi casi, la convalida deve essere effettuata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, per garantire che la decisione di lasciare il posto sia realmente libera e consapevole.
Il Ministero ricorda inoltre che, con la riforma Fornero (legge n. 92/2012), il periodo di tutela è stato esteso da un anno a tre anni di vita del bambino, rendendo la misura autonoma rispetto al divieto di licenziamento previsto dall’art. 54 dello stesso decreto.
In questo modo, la convalida è divenuta uno strumento indipendente e fondamentale per prevenire abusi o pressioni indebite da parte del datore di lavoro.
La posizione del Ministero: convalida necessaria anche in prova
Secondo quanto precisato dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali – Divisione V – sulla base del parere dell’Ufficio legislativo (nota prot. 29/9303 del 9 ottobre 2025), l’obbligo di convalida si applica anche quando le dimissioni vengono rassegnate durante il periodo di prova.
Il Ministero fonda questa conclusione su due principi interpretativi:
1. Interpretazione letterale
L’art. 55, comma 4, non prevede eccezioni: la norma si applica a tutte le dimissioni presentate nel periodo protetto, indipendentemente dalla fase del rapporto di lavoro.
2. Interpretazione teleologica
La finalità della norma è tutelare la libertà di autodeterminazione del genitore lavoratore, prevenendo possibili pressioni o comportamenti discriminatori.
Anche durante la prova, infatti, le dimissioni potrebbero celare un licenziamento dissimulato, ipotesi ritenuta nulla dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 23061/2007).
In sintesi: convalida obbligatoria in ogni caso
Il Ministero ribadisce dunque che le dimissioni presentate dalla lavoratrice in gravidanza o dal genitore nei primi tre anni di vita del figlio devono essere sempre convalidate, anche se rassegnate nel periodo di prova.
La procedura di convalida rappresenta una garanzia essenziale di tutela e consapevolezza, coerente con i principi di protezione della genitorialità sanciti dal Testo unico sulla maternità e paternità.
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