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CCNL Panificazione 2026: novità e nuovi minimi retributivi

È stato sottoscritto il 6 luglio 2026 il verbale di accordo relativo al CCNL Panificazione, con il quale è stato definito il percorso di adesione della F.I.P.P.A. (Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticceri ed affini) al CCNL della Panificazione del 18 luglio 2024 (codice CNEL E023).

L’accordo interessa le imprese aderenti alla Federazione FIPPA e introduce un percorso di allineamento economico dei trattamenti retributivi applicati ai lavoratori del settore.

 

Adesione di FIPPA al CCNL Panificazione

Con il verbale del 6 luglio 2026, FIPPA ha formalizzato la propria adesione al CCNL Panificazione sottoscritto il 18 luglio 2024 e alla successiva stesura del 26 febbraio 2025.

 

L’adesione comporta l’applicazione completa del contratto collettivo, comprensivo di tutti gli aspetti:

  • economici;
  • normativi;
  • sindacali;
  • obbligatori;
  • relativi agli enti e agli strumenti previsti dal contratto.

L’obiettivo dell’accordo è garantire un’applicazione uniforme del CCNL della Panificazione alle imprese aderenti alla Federazione.

 

Nuovi minimi retributivi CCNL Panificazione 2026

Uno degli aspetti principali dell’accordo riguarda l’adeguamento dei minimi retributivi per i lavoratori delle aziende che applicano il CCNL Panificazione.

FIPPA si è impegnata affinché le imprese aderenti corrispondano ai lavoratori gli importi previsti dal CCNL del 18 luglio 2024, secondo le decorrenze stabilite.

 

Gli aumenti riguardano sia:

  • il settore dei panifici artigiani;
  • il settore della panificazione industriale.

 

Panifici artigiani

 

Panifici industriali

Gli importi dovuti per effetto dell’accordo devono essere riconosciuti con la mensilità di luglio 2026.

Gli eventuali aumenti già corrisposti ai lavoratori come anticipazioni, acconti o futuri aumenti contrattuali potranno essere considerati ai fini del raggiungimento degli importi previsti.

 

Arretrati aumenti contrattuali: cosa cambia

L’accordo prevede anche il riconoscimento degli arretrati relativi agli aumenti con decorrenza dal 1° febbraio 2024.

 

Gli arretrati:

  • saranno corrisposti con le modalità previste dall’accordo;
  • non richiedono il ricalcolo dei cedolini già elaborati;
  • non incidono sul ricalcolo degli elementi già liquidati.

 

Gli importi arretrati sono invece rilevanti ai fini dell’incidenza su:

  • tredicesima mensilità;
  • quattordicesima mensilità;
  • trattamento di fine rapporto (TFR).

 

Il supporto dello Studio Pinotti

L’aggiornamento dei contratti collettivi nazionali rappresenta un passaggio importante per garantire la corretta gestione del rapporto di lavoro ed evitare errori nell’elaborazione delle paghe.

Lo Studio Pinotti è a disposizione delle aziende interessate per verificare l’applicazione del nuovo accordo e gli eventuali adeguamenti necessari.


Foto di Yasin Onuş da Pexels

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